1. Per la Cassazione il tradimento solo presunto è sufficiente a giustificare l’addebito della separazione (ma con dei limiti)
La risposta al quesito relativo alla possibilità di richiedere l’addebito della separazione sulla base di un tradimento solo presunto è arrivata dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.1136/2020. La IV Sezione Civile ha infatti stabilito che, qualora sussistano elementi tali da far ragionevolmente presumere l’infedeltà, l’addebito della separazione debba ricadere sul coniuge “traditore”, in quanto l’infedeltà – ancorché presunta – dev’essere ritenuta comunque lesiva dell’onore e della dignità dell’altro coniuge.
Ai fini dell’addebito, in termini generali, occorre fare riferimento all’articolo 151, secondo comma, c.c., secondo cui spetta al giudice stabilire – su richiesta di parte – se la separazione sia imputabile a uno o ad entrambi i coniugi a motivo della violazione, dolosa o colposa, dei doveri derivanti dal matrimonio. E’ necessario che si tratti di una violazione che, per la sua gravità, abbia contribuito alla creazione di una situazione d’intollerabilità o comunque ad un grave pregiudizio per la prole.
2. La vicenda contenziosa oggetto del giudizio
Quanto all’analisi dei fatti, la vicenda in questione vede la Corte di Cassazione dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal marito nei confronti della moglie, accusata di non averlo più seguito e sostenuto, fino a causare la fine del matrimonio, e procedere di contro con l’addebito della separazione nei confronti dell’uomo.
La Corte ha confermato le precedenti decisioni assunte dal Tribunale di Tivoli in prima battuta e poi dalla stessa Corte di Appello di Roma, la quale aveva stabilito l’addebito suddetto, per giunta elevando l’importo dell’assegno mensile disposto a favore della donna da 800 a 1.200 euro.
Quest’ultima, dal canto suo, aveva fornito a sostegno del presunto tradimento del marito tutta una serie di prove, tra le quali biglietti aerei intestati e foto, risultati convincenti e decisivi ai fini dell’addebito secondo i giudici di merito.
3. Sì all’addebito, ma a determinate condizioni
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione si è spinta oltre, giungendo appunto a ritenere sufficiente ai fini dell’addebito il mero tradimento presunto, qualora vi sia un sospetto ragionevole e possa pertanto ritenersi lesa la dignità del coniuge tradito, a prescindere quindi dalla prova dell’effettiva esistenza di una relazione extra-coniugale.
T.A.