1. Divieto generale di licenziamento della lavoratrice-madre ed eccezioni
Come è noto, l’art. 54 del d.lgs n. 151/2001 stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tra le eccezioni a tale principio generale è prevista espressamente l’ipotesi della cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice madre è addetta, secondo il disposto della lettera b) del comma terzo dello stesso articolo succitato.
2. La chiusura del singolo reparto legittima il licenziamento?
Ciò posto, è legittimo il licenziamento della lavoratrice-madre anche nel caso di chiusura di un singolo reparto?
La risposta a tale quesito, ci è pervenuta chiaramente grazie ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 14515 del 2018, i giudici di legittimità hanno infatti stabilito che la deroga al principio suddetto può aversi solo nell’ipotesi in cui si verifichi la cessazione dell’intera attività aziendale, non essendo invece sufficiente la cessazione dell’attività di un singolo reparto, anche qualora quest’ultimo sia dotato di autonomia funzionale.
Nel caso di specie, una lavoratrice appena diventata madre aveva impugnato il licenziamento che era stato disposto nei suoi confronti dalla società presso la quale lavorava. Questa aveva addotto a giustificazione dello stesso la chiusura dell’intero reparto nel quale la donna svolgeva la propria prestazione lavorativa.
3. La motivazione della decisione negativa della Suprema Corte
La Suprema Corte, a sostegno della propria decisione, ha richiamato l’art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs n. 151/2001, che prevede come detto la non applicabilità del divieto di licenziamento della lavoratrice-madre solo nel caso in cui si abbia la cessazione dell’intera attività della società datrice.
I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto di doversi attenere ad una stretta interpretazione di tale norma. Poiché quest’ultima deroga ad un principio di carattere generale – ovvero il divieto di licenziamento suddetto -, la disposizione in esame costituisce in tutta evidenza una norma di carattere eccezionale, risultando quindi impraticabile in conformità all’art. 14 delle Preleggi un’interpretazione estensiva o analogica, che possa far rientrare in tale fattispecie anche la chiusura del singolo reparto, così come avvenuto nel caso concreto.
È sulla base di tali presupposti che la Cassazione ha così rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento della donna.
T.A.