1. Premessa
Non sono purtroppo infrequenti i casi di militari e di appartenenti alle Forze di Polizia di cui sia accertata la positività all’uso di sostanze stupefacenti. Del resto, opportunamente le competenti autorità sottopongono periodicamente il personale di appartenenza ai cosiddetti “drug-test” a campione. Deplorato in ogni caso l’utilizzo di droghe, si tratta in questa sede di esaminare le sanzioni in concreto irrogabili, per poi tentare di definire le linee essenziali di una possibile strategia difensiva, da specificare con riferimento alla singola fattispecie rilevante. Procediamo con ordine.
2. Le sanzioni in concreto applicabili
Per il personale militare, l’accertamento della positività all’uso di sostanze stupefacenti comporta di regola l’immediata sospensione cautelare dell’interessato, che dovrà essere sottoposto a controanalisi, e senz’altro, all’esito positivo delle suddette, la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare di stato per violazione degli articoli 713, comma 2, e 732, commi 1 e 3, lett. d), del regolamento approvato con d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Nel dettaglio, come è noto, l’art. 713, comma 2, dispone che il militare “deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice”. Ai sensi dell’art. 732, comma 1, “Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”, e ancora, in base al comma terzo, lett. d), della medesima disposizione lo stesso deve “astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico”. Tali disposizioni devono poi coordinarsi con l’art. 957 c.o.m., che al primo comma stabilisce che “il proscioglimento dalla ferma è disposto (…) [anche in caso di] esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti”. Le sanzioni in concreto applicabili, pertanto, come da art. 1357 c.o.m. vanno dalla sospensione dall’impiego da uno a dodici mesi fino alla cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ovvero alla perdita del grado per rimozione.
3. Una possibile strategia difensiva: la necessaria applicazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione
Fermo quanto sopra, in ipotesi di assoluta occasionalità del consumo accertato di sostanza stupefacente, ovvero nel caso in cui tale evenienza si sia verificata per una ed una sola volta, magari e per di più in presenza di un quadro assolutamente positivo con riguardo alle note caratteristiche e all’assenza di recidiva disciplinare, residua la possibilità di optare per una strategia difensiva che, facendo leva sui suddetti presupposti, richieda l’applicazione della sanzione minima edittale. Ciò in modo conforme al necessario rispetto del principio di proporzionalità, al quale l’azione amministrativa deve sempre attenersi.
A tale riguardo, si segnala tra l’altro che il T.A.R. Lazio ha affermato in materia (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 26 aprile 2011, n. 3560, ma si veda anche T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 21 dicembre 2010, n. 37899), che “Il consumo di sostanze stupefacenti costituisce per il militare (…) violazione degli obblighi assunti con il giuramento e può persino giustificare la comminatoria della sanzione espulsiva, perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo”. Ciò tuttavia deve verificarsi “sempre nel rispetto della proporzione tra addebito e sanzione, che è espressivo della civiltà giuridica” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2189).
Non si possono dunque ragionevolmente porre sullo stesso piano l’addebito, pur riprovevole, di un consumo occasionale o di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, rispetto all’addebito, per esempio, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica. Invero, che simili violazioni costituiscano tutte un vulnus al giuramento prestato è incontrovertibile, ma che debbano tutte essere punite con la massima sanzione, come se il vulnus fosse di identico livello in ogni caso, è assunto ontologicamente differente, nelle diverse ipotesi, di incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare, appunto, con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di attitudine. Se ne conclude che “l’occasionalità accertata dell’uso di [stupefacenti] da parte di militare (…) non costituisce presupposto sufficiente per l’adozione della misura sanzionatoria della perdita del grado per rimozione (…). La perdita del grado sarebbe, infatti, sanzione unica e indivisibile, non essendo stata stabilita con la previsione di un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio”. Nello stesso senso si veda anche T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, 8 marzo 2012, n. 469, secondo cui “il carattere occasionale dell’assunzione della sostanza stupefacente da parte del ricorrente (…) unito all’apprezzabile curriculum professionale dello stesso, costituiscono dunque, in applicazione dei principi fin qui esposti e richiamati, elementi in relazione ai quali la sanzione [espulsiva] applicata, a giudizio del Collegio, per i suoi effetti anche drammatici sulla vita del destinatario e del suo nucleo familiare, risulta travalicare i suindicati limiti di ragionevolezza e, soprattutto, gradualità”.
4. La sussistenza del contrario orientamento giurisprudenziale
Se è vero quanto si è appena riferito, è vero anche che deve darsi atto della sussistenza dell’orientamento giurisprudenziale opposto a quello sinora rammentato, che tende a ribadire la legittimità del provvedimento espulsivo anche in presenza dell’uso anche meramente occasionale di sostanze stupefacenti. Si legge in tal senso ad esempio in Cons. Stato, Sez. VI, n. 1329/2017, che, in modo conforme alla dizione testuale dell’art. 957 c.o.m., sopra riportato, “l’accertamento anche di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti non rende illegittimo il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo al test diagnostico”.
5. Conclusioni
Al termine di questa breve disamina, ribadita la più ferma riprovazione per l’uso di qualsivoglia sostanza stupefacente, si conferma l’assoluta gravità della condotta in cui in tal caso possa essere incorso il militare. Tanto considerato, di fronte allo spettro della sanzione espulsiva della perdita del grado per rimozione, è possibile invocare l’applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui il fatto sia isolato ed assolutamente non reiterato, e magari si inserisca in un contesto di note caratteristiche positive.
Come è ovvio, il presente contributo non può e non vuole costituire la definizione di una strategia difensiva, né tanto meno di una strategia difensiva valida a priori e per tutti i casi che dovessero proporsi nella materia considerata. Si sono volute dare infatti solo delle indicazioni generali, che dovranno poi necessariamente essere precisate e calibrate nel vagliare il singolo caso concreto, tenuto conto, come detto, anche della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non favorevoli.