Affidamenti sottosoglia: le norme in vigore fino al 30.6.2023

Come è noto, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – salvo un ormai probabile slittamento al 1° gennaio 2024 – dovrebbe entrare in vigore a far data dal 1° luglio 2023.

Sarà bene dunque fare chiarezza sulle norme applicabili fino all’entrata in vigore del nuovo Codice, segnatamente in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici sottosoglia.

  1. Le norme di riferimento

Quanto alle norme di riferimento, occorre guardare all’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), la cui efficacia è stata prorogata appunto fino al 30 giugno 2023 dall’art. 53 del D.L. n. 77/2021.

La suddetta disposizione prevede che, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 36 e 157 del Codice vigente, si applicano le disposizioni dettate in tema di procedure di affidamento dai commi 2, 3 e 4, nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023.

2. Le procedure di affidamento

Le procedure di affidamento previste dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 possono essere sintetizzate schematicamente come segue.

APPALTO DI LAVORI
IMPORTOPROCEDURA
Fino a 150.000 euroAffidamento diretto
Da 150.000 a 1.000.000 Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 5 operatori)
Da 1.000.000 a soglia comunitariaProcedura negoziata senza bando (invito di almeno 10 operatori)
APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE
IMPORTOPROCEDURA
Fino a 139.000 euroAffidamento diretto
Da 139.000 a soglia comunitariaProcedura negoziata senza bando (invito di almeno 5 operatori)

3. Alcune precisazioni

Si rendono necessarie alcune precisazioni:

  • in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede mediante determina a contrarre o altro atto equivalente;
  • in caso di affidamento diretto, devono essere scelti operatori economici in possesso di «esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento», anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • in caso di procedura negoziata, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
  • non è richiesta la garanzia provvisoria dell’art. 93 del d.lgs n. 50/2016, salvo che, per la specificità dell’appalto, ciò sia richiesto nell’indire la gara da parte della committente (l’importo, in tal caso, è comunque dimezzato).

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