Già in un altro articolo ci siamo occupati delle procedure di affidamento degli appalti pubblici sottosoglia in vigore fino al 30 giugno 2023.
Si tratta ora di esaminare la disciplina dettata in materia dal nuovo Codice, che dovrebbe acquisire efficacia a far data dal 1° luglio 2023, a meno di un rinvio al 1° gennaio 2024.
- Le norme di riferimento
Quanto alle norme di riferimento, occorre dunque esaminare la Parte I del Libro II del nuovo Codice, d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, ovvero gli articoli 48 e ss. Le procedure di affidamento, in particolare, sono disciplinate all’art. 50.
2. Le procedure di affidamento
Le procedure di affidamento previste dal nuovo Codice per gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria non si discostano di molto da quelle già tratteggiate dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 e possono essere sintetizzate schematicamente come segue.
APPALTO DI LAVORI | |
IMPORTO | PROCEDURA |
Fino a 150.000 euro | Affidamento diretto |
Da 150.000 a 1.000.000 | Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 5 operatori) |
Da 1.000.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 10 operatori) |
APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE | |
IMPORTO | PROCEDURA |
Fino a 140.000 euro | Affidamento diretto |
Da 140.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 5 operatori) |
3. Alcune precisazioni
Si rendono necessarie alcune precisazioni:
- per gli appalti di lavori sopra il milione di euro e fino alla soglia comunitaria, nel nuovo Codice – ma già era previsto dal D.L. 76/2020 – sarà dunque possibile esperire la procedura negoziata senza bando previa consultazione di dieci operatori; con una novità: le stazioni appaltanti potranno sempre fare ricorso alle procedure ordinarie, senza peraltro dover motivare tale scelta;
- l’innalzamento della soglia per la procedura negoziata – per appalti di lavori, fino a 5.382.000 – è controbilanciata dalla codificazione delle regole per le indagini di mercato, da svolgersi al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata. L’Allegato II. 1 disciplina, infatti, gli elenchi degli operatori economici e le indagini di mercato per gli affidamenti sottosoglia, imponendo obblighi di pubblicità inderogabili;
- nel caso di affidamento diretto, è previsto dall’art. 50 che la committente debba rivolgersi esclusivamente ad operatori economici in possesso di «esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento» e il controllo dei requisiti è eseguito solo “a campione”;
- muta l’applicazione del principio di rotazione, da escludersi con riferimento agli o.e. solo invitati (e non risultati aggiudicatari) in una procedura precedente, nonché per i contratti affidati all’esito di procedure negoziate aperte a tutti, in caso di assenza di alternative sul mercato, come pure di accurata esecuzione del contratto da parte del precedente affidatario, e ancora di appalto inferiore a 5.000 euro;
- per accelerare l’esecuzione del contratto, è eliminato il periodo di “stand still”: il contratto deve essere stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
- di norma, non è richiesta la stipula di garanzie provvisorie, come già previsto dal D.L. 76/2020.
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