Trasferimento legge 104/1992: illegittimo il diniego, se manca il preavviso

Con la recente sentenza n. 926/2017, il T.A.R. Toscana ha stabiilito un importante principio di diritto in tema di legittimità del diniego di trasferimento volontario ex art. 33 della legge n. 104/1992, in relazione al personale delle forze armate e di polizia.

Nel caso sottoposto al giudice amministrativo toscano, un appartenente alla Polizia Penitenziaria aveva richiesto il trasferimento in ragione delle gravi condizioni di salute della madre. Il Ministero di Giustizia aveva rigettato l’istanza.

Il T.A.R. Toscana ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dall’interessato sul presupposto della mancata preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa da parte dell’amministrazione.

Poiché il provvedimento di diniego della richiesta di trasferimento ha natura discrezionale, la sua adozione deve infatti essere necessariamente preceduta dal c.d. preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In assenza del predetto preavviso, risultando pretermessa una tipica espressione di quel principio partecipativo che informa l’intero procedimento amministrativo, il rigetto non può che considerarsi illegittimo.

 

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