Militari e forze di polizia: no al ritiro della patente immediato (anche in caso di omicidio stradale)

Gli appartenenti alle forze armate e di polizia sono di regola in possesso di due patenti: a quella personale, comune a tutti gli altri automobilisti, si aggiunge infatti quella di servizio. Ma quali sono le sanzioni applicabili nel caso in cui un sinistro si determini quando i suddetti siano alla guida di un veicolo di servizio?

Il Consiglio di Stato, con il parere 15 marzo 2017, n. 654, ha precisato che non vi è alcun automatismo tra le sanzioni irrogabili dall’ente di appartenenza in relazione alla patente di servizio e le sanzioni eventualmente applicate in relazione alla patente personale.

Il predetto parere è stato confermato dalla circolare ministeriale n. 300/A/3524/17/109/41 del 28 aprile 2017, secondo cui anche la nuova legge sul c.d. omicidio stradale (la numero 41/2016) «nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente».

Pertanto, quanto alle patenti militari, sarà l’autorità che le ha rilasciate a decidere, secondo le «disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza», se del caso disponendone anche il ritiro immediato.

Quanto alle patenti personali, posta la predetta esclusione dell’estensione automatica alla patente “civile” degli effetti dei provvedimenti assunti dalle predette autorità in relazione alla patente militare, anche in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, l’appartenente alle forze armate o di polizia – ferme restando le sanzioni applicabili alla patente di servizio – non potrà vedersi immediatamente sospesa o revocata la patente comune, che potrà essergli ritirata soltanto a seguito di una sentenza penale di condanna del giudice ordinario.

 

 

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