La IV Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1317/2017, ha ribadito che lo status di militare è assolutamente incompatibile con qualsivoglia altro impiego, sia esso nel commercio o nell’industria, nonché con l’esercizio di arti e professioni.
In questo senso dispone chiaramente l’art. 894 del codice dell’ordinamento militare, d.lgs n. 66/2010, il quale stabilisce senza possibilità di deroga alcuna che la professione militare “è incompatibile con l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”.
Il suddetto principio è ribadito dalla disciplina generale del pubblico impiego, posto che la deroga al regime delle incompatibilità contemplata dall’art. 23-bis del d.lgs n. 165/2001 è espressamente esclusa dal comma 9 della medesima disposizione con riferimento al personale militare e delle forze di polizia, nonché per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.