Con la recente sentenza 6 luglio 2017, n. 3330, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha sancito l’impossibilità di essere riammesso in servizio permanente per il militare che sia stato congedato a domanda.
Due sono essenzialmente gli argomenti su cui poggia il principio di diritto appena citato.
- Il richiamo in servizio contemplato all’art. 986 del Codice dell’Ordinamento Militare d.lgs n. 66/2010, anche dopo la sua modifica ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. cc) del d.lgs n. 248/2012 (che ha espunto il riferimento al carattere necessariamente “temporaneo” del richiamo stesso), non può determinare la riammissione in servizio permanente, in quanto comunque lo stato giuridico del militare richiamato resta quello del personale in congedo. Ciò si desume dal disposto dell’art. 982 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in forza del quale “il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili” [vale a dire, in quanto compatibili con lo status di militare in congedo]. “Il militare in congedo è in ogni caso [vale a dire, anche in caso di richiamo in servizio] soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo”.
- Risulta poi inapplicabile all’ordinamento militare la disposizione di cui all’art. 132 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la generale possibilità di riammissione in servizio per gli impiegati civili dello Stato. Ciò in quanto le norme dell’ordinamento militare “non solo derogano a quelle poste per la generalità degli impiegati dello Stato, ma si configurano come un sistema di rapporti sostanzialmente diverso e chiuso rispetto alle immissioni della disciplina comune” (Cons. Giust. Amm. Sic., 16 febbraio 2011, n. 135; v. anche Corte Cost., 25 novembre 2005, n. 430, che ha confermato la legittimità costituzionale di tale esclusione).