Corpo Forestale: costituzionalmente illegittimo il passaggio all’Arma dei Carabinieri?

Il T.A.R. Abruzzo, con l’ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha rimesso alla Corte Costituzionale la c.d. legge Madia, in riferimento allo scioglimento del Corpo Forestale ed al conseguente passaggio del relativo personale all’Arma dei Carabinieri.

Le censure si appuntano essenzialmente sulla mancata previsione della possibilità per gli interessati di scegliere quanto meno l’Arma di destinazione. Tale opzione non risulta affatto secondaria, nella misura in cui da essa deriva l’assoggettamento alle specifiche norme che regolamentano il corpo di appartenenza, specie se si considera che l’Arma dei Carabinieri costituisce (almeno per adesso) una forza armata, con il conseguente status militare (e non civile, com’era invece caratteristico del Corpo Forestale) del relativo personale.

In particolare, tre sono i principali motivi di presunta illegittimità costituzionale evidenziati dal giudice amministrativo abruzzese:

  1. la violazione dell’art. 2 Cost., “laddove non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni all’esercizio di alcuni diritti costituzionali derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare;
  2. la violazione dell’art. 4 Cost., “laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale”;
  3. la violazione degli artt. 76 e 77 Cost, a motivo del carattere eccessivamente generico della delega conferita al Governo.

Alla Consulta l’ardua sentenza.

 

 

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