Si sono susseguite nel corso degli ultimi anni numerose pronunce giurisprudenziali in relazione alla necessità o meno che l’Amministrazione militare, all’esito di una sentenza di condanna penale definitiva che prevedesse la sanzione accessoria della destituzione, provvedesse allo scioglimento del rapporto (con relativa perdita del grado) automaticamente, oppure a seguito di un apposito procedimento disciplinare.
L’orientamento ormai consolidato sembra propendere per la prima delle soluzioni anzidette: non solo infatti non v’è bisogno alcuno di un procedimento disciplinare, ma questo in ogni caso – anche cioè nell’ipotesi in cui si concludesse senza destituzione – sarebbe inutiliter datum, dovendosi comunque procedere alla destituzione.
Del resto, la relativa norma del c.o.m. – l’art. 866 d.lgs n. 66/2010 – è stata ritenuta a più riprese costituzionalmente legittima da parte della Consulta, risultando del tutto coerente con gli intenti del legislatore, volti in modo univoco a consolidare una disciplina particolarmente rigorosa e severa nei confronti degli autori di reati, ed in particolare di illeciti contro la pubblica amministrazione.
Hanno fatto proprio questo orientamento, tra le altre, Tar Sicilia – Catania, sez. III, 19 dicembre 2016, n. 3304, e la recentissima Tar Toscana, sez. I, 27 dicembre 2017, n. 1683.