L’inizio di una nuova convivenza da parte dell’ex coniuge comporta il venir meno del diritto a percepire l’assegno di mantenimento.
Ciò, tuttavia, non è automatico, dovendosi accertare quanto meno la stabilità della nuova convivenza.
Sono rappresentati sul punto almeno due orientamenti nella giurisprudenza della Cassazione:
- secondo un primo indirizzo è sufficiente la prova della nuova coabitazione a far perdere il diritto all’assegno. Irrilevante, al riguardo, la dichiarazione dell’ex coniuge che sostenga di essere legato/a al coinquilino da un mero rapporto di amicizia (Cass., n. 6009/2017);
- è tuttavia rappresentato, seppure in modo minoritario, anche un orientamento più restrittivo, che richiede la prova della nascita di una vera e propria famiglia di fatto. E si può parlare di famiglia di fatto nel caso in cui entrambi i partner concorrano alle sorti economiche comuni e si assistano reciprocamente, la residenza sia unica e la convivenza stabile (Cass., 23.10.2017, n. 25074).
Si ritiene tuttavia più corretto e ragionevole il primo indirizzo interpretativo, non a caso assolutamente maggioritario: come potrebbe infatti richiedersi al coniuge che corrisponde l’assegno la prova della natura della relazione tra i coabitanti e ancor di più la dimostrazione, dall’esterno, del loro concorso al ménage familiare?