L’assegnazione temporanea è istituto previsto dall’art. 42 bis del d.lgs n. 151/2001 e che consente al genitore dipendente di amministrazioni pubbliche con figli di età fino a 3 anni di chiedere di essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato (e limitato a casi o esigenze eccezionali). L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
Si tratta dunque di una disposizione tesa a tutelare l’unità della famiglia e che consente al padre ed alla madre di prendersi cura dei figli in tenera età.
La giurisprudenza più recente e ormai consolidata ha ribadito in proposito che i casi in cui la p.a. (inclusa quella militare) può negare l’assegnazione temporanea sono assolutamente eccezionali e devono essere puntualmente ed adeguatamente motivati, facendo riferimento alle specifiche competenze dell’interessato e quindi alla sua pratica infungibilità.
Tra i vari precedenti in tal senso possono citarsi: Cons. Stato, Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317; Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4257; TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 1171; TAR Toscana, Sez. I 24 ottobre 2017, n. 1279.