Risarcimento dei danni da sinistro stradale: riepilogo delle ultime novità normative

A quasi un anno dalla promulgazione della legge n. 124/2017, la c.d. legge annuale sulla concorrenza, entrata in vigore lo scorso 29 agosto, è opportuno riepilogare in estrema sintesi le principali novità normative da questa introdotte in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.

  1. Testimoni: negli incidenti con soli danni alle cose, il danneggiato dovrà indicare immediatamente nella denuncia i nominativi degli eventuali testi o, al più, entro 60 giorni dal momento in cui gliene faccia richiesta con apposita lettera la compagnia di assicurazioni, pena la decadenza dal potere di avvalersi della prova testimoniale in giudizio. E’ prevista la possibilità di citare successivamente il teste in 3 casi (danni anche alle persone, oggettiva impossibilità d’individuazione immediata, individuazione del teste ad opera delle forze di polizia);
  2. danno biologico: sono previste due tabelle nazionali (in sostituzione di quella elaborata dal Tribunale di Milano), una per i danni permanenti all’integrità psico-fisica, ricompresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità (c.d. macro-lesioni), l’altra per le c.d. micro-lesioni, cioè i danni all’integrità psicofisica ricompresi tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità. Il risarcimento del danno potrà essere incrementato dal giudice tutte le volte in cui si dimostri che le lesioni abbiano cagionato anche un danno ingiusto con riferimento agli aspetti relazionali della vita del danneggiato, con la previsione di limiti massimi di indennizzo pari al 30% per le macro lesioni e del 20% nel caso delle microlesioni (si pensi ad esempio al caso in cui, in conseguenza delle lesioni riportate, la vittima sia costretta sulla sedia a rotelle);
  3. cessione del credito: è possibile per il danneggiato cedere il proprio credito vantato nei confronti della compagnia di assicurazioni al carrozziere. In questo caso, quest’ultimo provvederà alla riparazione senza chiedere alcunché all’interessato, e poi chiederà il dovuto all’assicurazione. Per ottenere il ristoro dei danni, tuttavia, non sarà più sufficiente il mero preventivo, come in precedenza, ma occorrerà l’emissione della fattura;
  4. lotta alle frodi: per evitare le truffe (numerose da sempre in questo campo), si è previsto che le compagnie di assicurazioni possano consultare una banca dati dei sinistri od anche la scatola nera posta sul veicolo e che, in caso di evidenti indizi di frode, possano non formulare alcuna offerta di risarcimento. Il rifiuto ingiustificato oltre 60 giorni legittima però il danneggiato a citare la compagnia in giudizio. Si è poi previsto il divieto di comparire come testimone in giudizi relativi alla materia de quo per più di tre volte nell’arco di un quinquennio, così da evitare il fenomeno della c.d. testimonianza di comodo. Oltre il suddetto limite, scatta la segnalazione alla Procura della Repubblica e la possibile incriminazione.

 

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