Militari e cessazione dal servizio permanente a domanda: che fare in caso di diniego?

E’ noto che la domanda del militare volta alla cessazione dal servizio permanente può essere respinta dall’autorità competente (oggi, la Direzione Generale per il Personale Militare). Ciò anche in presenza di tutti i presupposti di legge, ad esempio nelle ipotesi in cui penda un procedimento penale a carico dell’interessato e si stia valutando l’opportunità di provvedimenti disciplinari a suo carico, fino alla possibilità di una sua sospensione dal servizio.

Ma come può tutelarsi il militare in caso di diniego?

Occorre precisare al riguardo che il provvedimento di diniego, in modo conforme all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dev’essere preceduto da una comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (il c.d. preavviso di rigetto), in cui la p.a. dovrà enunciare i motivi che impediscono di giungere ad un esito favorevole.  Ricevuto tale preavviso, l’interessato avrà 10 giorni per depositare una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Depositata la memoria (e gli eventuali ulteriori documenti a corredo), la p.a. militare dovrà adottare il proprio provvedimento definitivo sull’istanza. In caso di persistente esito negativo, sarà tenuta a motivare anche perché si ritengono infondate le ragioni addotte dal richiedente nella suddetta memoria.

Sarà dunque consigliabile rivolgersi ad un professionista compentente in materia già al momento della comunicazione del preavviso di rigetto, così da tutelarsi già nel corso dello svolgimento del procedimento amministrativo, in sede stragiudiziale. Se ciò non si rivelerà sufficiente, non resterà che la via del ricorso: poco efficace quello gerarchico (da proporsi entro 30 giorni), si potrà scegliere alternativamente tra quello straordinario al Capo dello Stato (entro 120 giorni) o il ricorso al T.A.R. (entro 60 giorni).

 

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