La Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 9918 del 20 aprile 2018, si è pronunciata in relazione al riparto di giurisdizione nei casi in cui si discuta della legittimità o meno del provvedimento con cui la pubblica amministrazione revochi l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, intimandone il rilascio.
Si è precisato in proposito che la giurisdizione spetterà al giudice amministrativo in tutte quelle ipotesi in cui i vizi di legittimità contestati si siano se del caso determinati nel corso del procedimento amministrativo antecedente l’assegnazione, fase in cui l’interessato è titolare di un mero interesse legittimo pretensivo; spetta invece al giudice ordinario, all’opposto, nei casi in cui i suddetti vizi siano intervenuti successivamente all’assegnazione, momento in cui la p.a. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce come parte di un rapporto di diritto privato, in cui si contrappongono posizioni di diritto soggettivo e di obbligo reciproche.