Con la recente sentenza 4 giugno 2018, n. 388, il T.A.R. Abruzzo – Sez. I ha riconosciuto piena legittimazione a ricorrere avverso l’inerzia del Comune ai cittadini che lamentavano immissioni sonore oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti (d.p.r. n. 142/2004, art. 5, c. 1, nonché All. A, Tab.2), provenienti dalla strada prospiciente le proprie abitazioni, continuamente attraversata da autocarri.
Inviata una diffida a provvedere al Comune (con tanto di relazione tecnica comprovante il superamento dei suddetti valori, oltre a certificazioni mediche relative alle patologie prodotte da simili rumori molesti), a fronte del silenzio che ne era conseguito, gli interessati avevano proposto ricorso al Giudice amministrativo regionale, che ne ha ritenute fondate le ragioni.
Chi è legittimato a ricorrere in questi casi
Come è ovvio, il T.A.R. Abruzzo si è trovato qui pregiudizialmente a dirimere in rito la questione relativa alla legittimazione a ricorrere. Sul punto, la soluzione positiva è stata tratta dalla constatazione del fatto che nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati”, ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” ambientale, così come avviene in materia edilizia (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2012, n. 784). E qui, come detto, i ricorrenti erano tutti residenti nella zona investita dalle immissioni sonore.
Quali provvedimenti deve emanare il Comune in caso di rumori molesti
In tutte le ipotesi di esposizione della popolazione residente sul territorio comunale a rumori che superino le soglie stabilite dalla legge, il Sindaco ha l’obbligo di adottare senza indugio piani di risanamento, nonché nell’imediato misure cautelari ed urgenti, che possono anche portare al divieto di svolgere le attività individuate come causa delle immissioni (cfr. art. 2, c. 1, lett. g, nonché artt. 6, 7 e 9 della legge n. 447/1995).
Inoltre, l’art. 8 della medesima legge n. 447/1995, in sede di programmazione e di progettazione di nuove strade (o di ampliamento o modifica del tracciato di quelle esistenti), impone agli amministratori comunali l’obbligo di tenere conto delle esigenze di salvaguardia dei cittadini dall’inquinamento acustico. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, poi, gli enti gestori hanno l’obbligo di presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore.
Bene ha fatto dunque il T.A.R. Abruzzo a riconoscere la legittimazione a ricorrere ai cittadini che si erano mobilitati contro le suddette immissioni, e ad accoglierne il ricorso, sul presupposto dell’accertamento della illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune, che non aveva adottato i provvedimenti necessari a contenere la rumorosità della strada in questione.
Egregio Avvocato,
Sono un privato cittadino residente nel comune di borgo san lorenzo, da circa un anno mi sono trasferito nella frazione Luco di Mugello a circa 1 km in line d’aria dal “Mugello Circuit”.
Sinceramente non avevo la minima idea di cosa significasse la parola inquinamento acustico, ma ora capisco…la mia vita è cambiata (in peggio ovviamente). Mi sto informando sui regolamenti, deroghe concesse dal comune, leggi (dpcm 97), per quanto riguarda le immissioni rumorose in ambiente.
Cosa assai più preoccupante, è che ho acquistato un terreno edificabile per costruire la mia nuova abitazione, ancora più vicino all’autodromo del mugello, come lei saprà mi hanno chiesto valutazioni del rumore, ovvero: tecniche atte a ridurre l’immissione del rumore da parte della mia abitazione e a ridurre “l’assorbimento” dello stesso dall’ambiente esterno (barriere naturali artificiali et..), ritengo tutte cose lecite e giuste, ma quando scopro che per un’attività come quella del”Mugello circuit” non ci sono limitazioni…. un pò mi arrabbio.
Ovvio L’attività in questione porta turismo, soldi, e valore aggiunto al territori, vorrei sapere se è possibile intraprendere un azione legale in merito per poter trovare un punto d’incontro e regolamentare immissioni e giorni di rumore.
Aspoettando una cortese risposta in merito, porgo cordiali saluti
Buongiorno, Sig. Della Rocca. Di certo, il suo è un caso molto interessante. La invito a prendere contatto telefonico con il nostro studio per poter esaminare nel dettaglio la situazione. Nel frattempo, le segnalo il d.p.r. 304/2001 (disciplina delle emissioni sonore delle attività motoristiche). Saluti cordiali. Avv. F. Fameli