Pensioni militari: il beneficio di cui all’art. 3, c. 7, d.lgs 165/1997 va applicato anche ai congedati per riforma prima del raggiungimento dei limiti di età

Per orientamento consolidato fino al 2017, l’INPS ha escluso che il moltiplicatore di cui all’art. 3, c. 7, del d.lgs n. 165/1997 potesse applicarsi anche ai militari posti in congedo assoluto per inidoneità al servizio (e come tali non transitati in ausiliaria per mancanza dei relativi requisiti psico-fisici), qualora il congedo fosse intervenuto prima del raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio.

Tale interpretazione è stata ribaltata dalla Corte dei Conti, prima nel 2012 (C. Conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 28/2012), poi con più decisione nel 2017 (C. Conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 156/2017;  C. Conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 27/2017; C. Conti, Sez. Giur. Molise, n. 53/2017), proprio perché un simile orientamento avrebbe mistificato l’intento del legislatore, discriminando ingiustamente una categoria già di per sé svantaggiata.

Tutti i militari congedati per riforma, e che dunque non hanno i requisiti per accedere all’ausiliaria, hanno pieno diritto al beneficio compensativo di cui alla norma citata, e ciò indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto per l’accesso alla pensione. Ciò purché siano sottoposti ad un trattamento pensionistico in tutto od in parte assoggettato al sistema contributivo.

A tutt’oggi, tuttavia, l’INPS spesso non riconosce automaticamente il suddetto trattamento.

COSA FARE PER OTTENERE IL BENEFICIO

Se sussistono i requisiti di legge, occorrerà rivolgere un’istanza di riesame all’INPS e, in caso di esito negativo o di mancata risposta entro 120 giorni, proporre ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente. In caso di accoglimento, oltre all’adeguamento della pensione, saranno dovuti anche gli arretrati sui ratei già versati fino a cinque anni prima. Spesso il vantaggio è dunque di migliaia di euro.

VALUTAZIONE GRATUITA E COSTI

La valutazione della vostra documentazione sarà GRATUITA. Ai fini della valutazione, sarà necessario inviare all’indirizzo info@studiolegalefameli.it:

  • il modello 5007 (provvedimento di liquidazione della pensione);
  • il modello 0 bis / M del 2018 (preferibilmente anche 2016 e 2017);
  • il decreto di congedo per infermità.

I documenti di cui ai primi 2 punti possono ricavarsi telematicamente presso il profilo INPS on-line, oppure presso lo sportello territorialmente competente, sempre dell’INPS.

Nel caso in cui si riscontrino i presupposti per il ricorso e si proceda con l’istanza di riesame, saranno dovuti i seguenti importi:

  • 500,00 euro per l’introduzione del ricorso (riduzioni a scalare in caso di più ricorrenti: ad es., euro 300,00 se almeno 5);
  • sempre soltanto in ipotesi di ricorso, le spese di domiciliazione o di trasferta, ma solo ove necessario, in base al caso concreto.

Dal computo delle spese sono escluse le imposte (contributo unificato e marche da bollo), oltre alle spese di notificazione, alle marche da bollo e ad ogni altra spesa necessaria (sempre preventivata e documentata).

Il compenso sarà corrisposto su base percentuale rispetto al valore della causa (ed in particolare degli arretrati dovuti).  Vi invitiamo a contattarci liberamente per ogni ulteriore dettaglio.

N.B.: se sussistono le relative condizioni, la domanda tesa al ricalcolo per la voce di cui sopra è cumulabile, con una maggiorazione di soli euro 100,00 (anziché 300,00), con quella preordinata al riconoscimento dell’aliquota al 44%, di cui all’art. 54, c. 1, del d.p.r. n. 1092/1973.  Vi invitiamo in proposito a consultare il relativo articolo pubblicato sul nostro sito.

 

avvocato diritto militare

 

9 thoughts on “Pensioni militari: il beneficio di cui all’art. 3, c. 7, d.lgs 165/1997 va applicato anche ai congedati per riforma prima del raggiungimento dei limiti di età”

  1. Buonasera. Sì, purché ne abbia i requisiti (sistema misto, arruolato prima del 25.6.1982). Mi occorre però di poter esaminare (gratuitamente) il suo modello 5007. Lo invii cortesemente all’indirizzo francesco.fameli@gmail.com. Saluti cordiali

    Saluti

  2. salve,
    mi sono arruolato in data 21.01.1984 – ricongiunto anni 2 mesi 8 giorni 16 – sul mod.5007 è scritto totale servizi fino al 31/12/1992 anni 13 mesi 9 con coefficiente 0,32083
    totale servizi fino al 31/12/1995 anni 17 mesi 4 con coefficiente 0,39200
    totale servizio alla Cessazione anni 42 mesi 3 giorni 1 arrotondata a anni 42 mesi 2

    cosa mi può dire riguardante l’articolo 54 e un ricalcolo al 44%

    ringrazio in anticipo

  3. chiedo scusa , ho dimenticato che arruolato nell’Arma dei Carabinieri – ultimo giorno di servizio 18.10.2018 e in pensione dal 19.10.2018

  4. Buongiorno. Ritengo che se i dati sono questi abbia i requisiti. Per una risposta definitiva la invito ad inviarmi il suo modello 5007 per email agli indirizzi che troverà sul sito. Saluti

  5. Buonasera egregio Avvocato,
    lo scrivente, proveniente dalla Marina Militare ove ha prestato servizio dal 26.04.1976 al 31,08.1977;
    in data 01.09.1977 (senza interruzione), è entrato a far parte dell ex Corpo delle Guardie di P.S, fino al 30.06.2016, data in cui il sottoscritto è stato congedato per raggiunti limiti di età.
    Potrei fare ricorso diretto ad ottenenere la rivalutazione di cui trattasi ?. sarebbe gradita una cortese risposta in merito. Grazie.

  6. Buonasera. Mi invii gentilmente il suo modello 5007 INPS e le saprò dare gratuitamente risposta. Saluti cordiali

  7. Buongiorno, sono pensionato della polizia penitenziaria dal 2012 mi sono arruolato il 1/06/1977.
    Spetta anche a me questo ricalcolo?.. cosè il modello 5007?
    grazie giuseppe

  8. Buongiorno. E’ impossibile per noi darle una risposta certa in assenza del modello INPS 5007. Si tratta del modello di liquidazione della sua pensione. Troverà il modello recandosi all’INPS della sua provincia di residenza. Chieda pure all’ufficio INPS e ne avrà copia. Saluti cordiali

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