Sono entrate in vigore lo scorso 14 settembre 2018 le nuove regole in materia di porto d’armi (non detenute da forze armate e di polizia e da enti governativi e territoriali), dettate dal d.lgs n. 104/2018, che ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 2017/853, modificando parzialmente il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 527.
Tra le novità più importanti si segnalano:
- l’obbligo della tenuta di registri per fabbricanti ed operatori;
- l’aumento della quantità delle armi che si possono detenere (da 6 a 12 per quelle sportive) e delle munizioni disponibili in caricatore (da 15 a 20 per le armi corte e da 5 a 10 per quelle lunghe);
- la riduzione (da 6 a 5 anni) della durata della licenze per caccia e tiro a volo;
- l’introduzione di nuove modalità di denuncia di detenzione alla pubblica autorità (ora possibile anche via pec, tramite un portale certificato);
- l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione della detenzione ai conviventi;
- l’estensione della categoria dei “tiratori sportivi” (affidata ad un successivo regolamento da adottarsi da parte del CONI);
- il divieto di armi camuffate;
- l’introduzione della compravendita a distanza (ma solo a scopo industriale o commerciale).
Le nuove regole sono state dettate con l’intento di armonizzare la disciplina vigente nei vari Paesi dell’Unione Europea in materia di circolazione e detenzione delle armi da fuoco.
Si sono previsti a tale riguardo:
- controlli più incisivi per l’acquisto e la detenzione delle armi;
- la marcatura delle armi in circolazione all’interno dei Paesi dell’Unione;
- la creazione di una piattaforma informatica, così da permettere agli Stati membri di scambiarsi informazioni;
- l’uniformazione della durata delle autorizzazioni;
- la ridefinizione delle categorie delle armi in 3 classi (A, B e C), con la relativa modifica dei criteri di acquisizione e detenzione.
Per un’analisi più approndita della riforma, Vi invito a consultare il mio articolo pubblicato in materia sulla Rivista difesaonline.it, cliccando su questo link.