Appalti pubblici: la mancata cooperazione da parte della stazione appaltante può dar luogo alla risoluzione del contratto

E’ pacifico che nell’ambito degli appalti pubblici la stazione appaltante veda tra i propri obblighi non solo la predisposizione del progetto esecutivo (da realizzarsi in proprio o per il tramite di imprese o di professionisti affidatari), ma anche quello di collaborare con l’impresa appaltatrice in ordine a permettere a questa di eseguire i lavori nel modo migliore e più rapido possibile.

In generale sull’obbligo di collaborazione

Tale obbligo di cooperazione non scritto trova il suo fondamento giuridico nella clausola generale di buona fede oggettiva, e specificamente nell’obbligo imposto alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, di cui all’art. 1375 c.c.

Come tale peraltro il suddetto obbligo troverà applicazione non solo con riguardo all’ente pubblico aggiudicatore, ma anche nei confronti dell’aggiudicataria, ancorché in sede pretoria si sia più volte sottolineato che nei confronti dell’appaltante, per ragioni ben intuibili, ciò si manifesti in maniera ben più cogente.

In concreto, il suddetto obbligo di cooperazione può risolversi, ad esempio, nella predisposizione dei giusti e tempestivi correttivi in corso d’opera (anche nella forma di vere e proprie varianti di progetto), qualora si rivelino carenze od errori progettuali o comunque sopravvenienze non preventivate, e più in generale nella formulazione delle adeguate e sollecite istruzioni, che consentano all’appaltatore di procedere con le lavorazioni in presenza di ostacoli imprevisti o di scelte comunque da rimettere all’appaltante.

La giurisprudenza sul tema

Quanto si è detto, più specificamente, trova ampio riscontro nella giurisprudenza consolidata, anche arbitrale.

Si è così affermato che “negli appalti di opere pubbliche, il committente non solo è obbligato ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, ma è tenuto a cooperare con l’impresa appaltatrice al fine di consentirle di procedere regolarmente nell’esecuzione dei lavori; pertanto, la mancata adozione dei necessari atti di cooperazione e gli inadempimenti agli obblighi contrattuali e legali, ove costituiscano rilevante ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori, possono configurare di per sé un grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 seg. c.c.” (Lodo Arbitrale 30.3.2004, in Arch. Giu. Opere Pubbliche 2004, 802).

Le conseguenze della violazione dell’obbligo di collaborazione

Deve sottolinersi, poi, che la violazione del suddetto obbligo di cooperazione ben può integrare – come detto – gli estremi del grave inadempimento e dunque ben può dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c. e seguenti.

Si è difatti ritenuto che costituisce grave inadempimento “la mancanza di adeguata cooperazione – anche in corso d’opera – della stazione appaltante che, venendo meno al proprio obbligo contrattuale e di legge di porre tempestivo e risolutivo rimedio alle esigenze emerse in corso d’opera, non ha consentito all’Impresa di compiere i lavori nei modi e termini stabiliti causando un anomalo svolgimento dell’opera per generali condizioni di disagio operativo ed impossibilità organizzativa del lavoro, con conseguente pregiudizio economico” (Lodi Arbitrali Roma, 3.8.2010, n. 107, in Mass. Anac, www.anticorruzione.it).

Si precisa infine che l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo che sia realmente tale e le conseguenze della sua violazione costituiscono l’oggetto di un distinto articolo su questo stesso sito, al quale si rimanda, in quanto strettamente collegato alla materia in oggetto.

 

avvocato appalto pubblico

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