E’ di ieri la notizia di un altro successo del nostro Studio nella complessa materia dei ricorsi per esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti psico-attitudinali.
Il TAR del Lazio, con propria ordinanza cautelare, all’esito della camera di consiglio del 23 gennaio 2019, ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la Commissione non aveva illegittimamente tenuto conto dei precedenti di servizio del candidato.
Si ricorda al riguardo che, per giurisprudenza della Prima Sezione Bis del TAR del Lazio – Roma (competente in materia):
- l’esito positivo delle prove attitudinali in altra e precedente procedura selettiva non può automaticamente comportare il buon esito di quella successiva;
- tuttavia, proprio perché trattasi di giudizio prognostico-probabilistico (per ciò stesso incerto), la Commissione non può ignorare il dato certo costituito dai precedenti di servizio del candidato (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I bis, 4 aprile 2017, n. 4231, in cui si legge che “il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati”);
- T.A.R. Lazio – Roma, sez. I bis, 27 maggio 2017, n. 6225 ribadisce al riguardo che “è pacifico l’ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale (…), nondimeno tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell’aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante (…), senza ravvisare le criticità segnalate dalla commissione di concorso”.
Proprio in base al suddetto orientamento, il Giudice adito ha ritenuto dunque l’illegittimità del provvedimento di esclusione contestato, in quanto la relativa motivazione non menzionava neppure i precedenti di servizio del ricorrente. Si è disposto dunque che il candidato venga riammesso al concorso e sottoposto ad esame da parte di una Commissione in diversa composizione.
Figlio non fatto idoneo al concorso di 3700 allievi carabinieri in data 11.07.19 agli accertamenti psico-fisici per i seguenti motivi: -NOTE DI INSICUREZZA- e. -dislipidemia con valori di colesterolo sup.re a 200 mg-dl e di trigliceridi sup.re a 150 mg-dl-
Buongiorno. Occorre valutare attentamente la documentazione predisposta dalla Commissione medica e confrontarla con le indicazioni del bando. Di regola, può contestarsi in tali casi l’insufficienza della motivazione, se la motivazione sia stata redatta in maniera stereotipata, senza dar conto minimamente di quale sia stato l’iter logico seguito dalla Commissione medica nell’attribuire all’interessato il coefficiente (ritengo il coefficiente 3), nella valutazione degli apparati coinvolti. Se si fa, infatti, un generico riferimento a displipidemia con colesterolemia totale > 200 mg/dl (e valori di trigliceridi sup.ri a 150 mg-dl), senza riportare, tra l’altro, i risultati di laboratorio relativi ai singoli prelievi ed avendo proceduto ai suddetti prelievi con intervalli di tempo eccessivamente ristretti tra loro, può contestarsi la legittimità dei risultati ottenuti e quindi dell’esclusione e richiedersi in via d’urgenza la sottoposizione a nuovi esami ematici (c.d. verificazione) e l’ammissione con riserva alla prove successive.
Le mie ovviamente sono considerazioni generali, che dovranno se del caso trovare conferma nella documentazione relativa al caso specifico che ha interessato suo figlio. Per ulteriori chiarimenti, se lo desidera può contattare telefonicamente il nostro studio. Saluti cordiali. Avv. F. Fameli