“Sono imputato in un procedimento penale/ho precedenti penali. Posso partecipare al concorso per arruolarmi nell’Esercito?” Vi confesso che questa è una delle domande più frequenti che vengono poste – quasi quotidianamente – da chi si rivolge al mio studio legale.
La risposta è semplice – e sarà di certo nota ai lettori più informati –, ma il tema merita comunque di essere affrontato, per fornire un chiarimento utile specie con riguardo ad alcuni argomenti per così dire di contorno e non foss’altro che, appunto, per la sua indiscutibile incidenza nella pratica.
1. Il quadro normativo di riferimento: i requisiti per l’arruolamento nelle Forze Armate
Per fornire risposta al nostro interrogativo è necessario fare riferimento alle disposizioni normative che contemplano e disciplinano i requisiti per l’arruolamento nelle Forze Armate.
Questi si distinguono in requisiti generali, stabiliti dall’art. 635, primo comma, del Codice dell’Ordinamento Militare d.lgs n. 66/2010 (in precedenza, dall’abrogato art. 4, comma 1, della legge n. 226/2004), e requisiti particolari (o speciali), sanciti sia dal medesimo Codice, per specifiche categorie di militari, sia dai singoli bandi di concorso, in modo conforme a quanto richiamato dal medesimo art. 635 c.o.m., al comma terzo.
Sarà bene riportare integralmente il testo del succitato primo comma dell’art. 635 c.o.m., così da fugare ogni dubbio:
“Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di età (…);
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico”.
2. La risposta al nostro interrogativo (e alcune precisazioni)
La semplice lettura della norma appena riportata ci consente di dare una risposta sicura al nostro interrogativo. La lettera g) del primo comma dell’art. 635 c.o.m. è infatti chiara nell’escludere dalla partecipazione a procedure concorsuali preordinate all’arruolamento nelle Forze Armate tutti coloro i quali siano stati condannati per delitti non colposi o siano imputati in procedimenti penali per il medesimo genere di reati.
Se questo è vero, è vero anche che sembrano necessarie alcune precisazioni.
a) In primo luogo, da quanto detto si desume che la risposta al quesito di fondo che ci siamo posti non sarà necessariamente negativa, ma si risolverà – ci si perdoni la voluta semplificazione – in un “dipende”. La possibilità di prendere parte utilmente alle prove selettive destinate all’arruolamento nei ranghi dell’Esercito risulta infatti condizionata non alla pendenza di un qualsivoglia procedimento penale (o alla circostanza di aver subito una qualsiasi sentenza di condanna penale), ma alla natura del reato (o dei reati) per i quali si procede (o in forza dei quali si è stati condannati): solo i reati dolosi, infatti, comportano la conseguenza nefasta di precludere all’interessato l’arruolamento. Così, se ad esempio si risulta indagati (o condannati) per aver procurato lesioni (anche gravi) in conseguenza della colposa – appunto – inosservanza di norme del Codice della Strada, ciò non avrà alcun rilievo in ordine a quanto si va dicendo.
b) In secondo luogo, v’è da notare che la disposizione appena richiamata pone sullo stesso piano, quanto al rammentato effetto di escludere la possibilità di concorrere per il destinatario, la condanna e la mera qualità di imputato. Pertanto, neppure si richiede che la condanna suddetta sia definitiva – e cioè sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato e dunque non più contestabile –, e alla condanna tout court si equipara la sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), la condanna a pena condizionalmente sospesa o pronunciata mediante decreto penale di condanna. Sul punto si tornerà nel paragrafo successivo, salvo evidenziare sin da subito che l’ordinamento in tal modo prescinde – tra l’altro – da qualsiasi valutazione circa la gravità del delitto non colposo in gioco.
c) Terzo ed ultimo, deve sottolinearsi che a venire in gioco in materia non è solo il requisito di cui alla lettera g), ma anche quello di cui alla lettera h) del già citato primo comma dell’art. 635 c.o.m., che esclude la facoltà di arruolarsi anche per chi sia risultato destinatario di “misure di prevenzione”. Queste ultime, come è noto, sono misure c.d. di prevenzione speciale ante o prater delictum, vale a dire applicate prima o a prescindere dalla commissione di (ulteriori) reati, sul presupposto della valutazione di pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura stessa (si pensi all’avviso orale, al sequestro e alla confisca di beni, e via dicendo).
3. Il dibattito sulla legittimità costituzionale della norma: l’opinione della giurisprudenza
Le ultime due precisazioni appena annotate portano inevitabilmente ad evidenziare che la scelta del nostro legislatore in materia sia stata assolutamente radicale: si è optato infatti per eliminare alla radice il rischio di un qualsiasi coinvolgimento tra i membri delle Forze Armate di chi si venga a trovare in una qualsivoglia posizione di ambiguità, ancorché minimamente cristallizzata con carattere di definitività, rispetto ad una qualunque fattispecie incriminatrice di natura non colposa. Non solo infatti si prescinde dalla circostanza che l’interessato sia stato condannato con una pronuncia passata in giudicato, ma si trascura perfino il fatto che sia intervenuta sentenza alcuna, attribuendo rilevanza alla semplice pendenza del procedimento penale e dunque alla mera qualità di imputato del soggetto coinvolto, ed anzi ancor prima si prescinde perfino dal reato, attribuendo rilievo anche all’applicazione delle mere misure di prevenzione.
Stante quanto sopra, è naturale che si giungesse a dubitare della legittimità costituzionale di simili disposizioni, con riguardo anzitutto al principio della presunzione di innocenza, sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. La giurisprudenza, a più riprese, tuttavia, ha sempre ritenuto la manifesta infondatezza di simili questioni di costituzionalità, confermando puntualmente la conformità alla Carta delle norme di cui si discute.
Da ultimo, si segnala in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. I Bis, 10 settembre 2015, n. 11197, che ha ritenuto legittima l’esclusione da un concorso per l’accesso ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente (V.S.P.) di un caporal maggiore dell’Esercito, sul presupposto del riscontro della pendenza a suo carico di un procedimento penale per un reato non colposo. Nel ricorso del candidato si censurava il provvedimento suddetto, rilevando tra l’altro il contrasto tra il bando di concorso (e le disposizioni di legge in esso richiamate: né più e né meno quelle che abbiamo citato sopra), da un lato, e appunto l’art. 27, c. 2, Cost., richiamato in uno con le analoghe norme dell’art. 6, commi 2 e 3, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e dell’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Al riguardo, il Giudice amministrativo adito ha osservato che “non è illogico, né viola i principi di riferimento costituzionali, che l’Amministrazione, proprio per le delicate funzioni istituzionali demandate ai militari, limiti la platea dei concorrenti, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o avessero la qualifica militare, escludendo quelli che al momento del concorso e prima della definizione dello stesso si trovano in una ambigua posizione giudiziaria, già sommariamente scrutinata dall’autorità giudiziaria”. E non sembra doversi aggiungere alcunché al riguardo.
4. Un ultimo dubbio da fugare: l’irrilevanza della riabilitazione
Tanto considerato, resta forse da fugare un ultimo dubbio. Non sono pochi, infatti, coloro i quali ritengono di poter aggirare il problema attraverso il ricorso alla riabilitazione: si tratta tuttavia di una convinzione priva di ogni benché minimo fondamento.
L’istituto della riabilitazione, previsto nel nostro ordinamento dall’art. 178 c.p., consente a chi sia stato condannato, e abbia manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere, subordinatamente alla ricorrenza dei presupposti normativamente previsti, l’estinzione degli effetti penali della condanna, nonché delle pene accessorie (tra cui, ad esempio, l’interdizione dai pubblici uffici), salvo che la legge disponga diversamente. Purtroppo, se la riabilitazione consente all’interessato, da una parte, di conseguire nuovamente la possibilità partecipare alla generalità dei concorsi pubblici, a ciò fanno eccezione, dall’altra, proprio le procedure selettive destinate all’arruolamento nelle Forze Armate.
Conclusioni
Dalla sintetica disamina svolta si desume dunque, conclusivamente, che i precedenti penali (o anche soltanto i carichi penali pendenti) del candidato costituiscono motivo idoneo a determinarne legittimamente ed irrevocabilmente l’esclusione dai concorsi per l’accesso a qualsiasi ruolo nelle Forze Armate. È sufficiente al riguardo una condanna (ancorché non definitiva), o anche soltanto l’aver acquisito, all’esito delle indagini preliminari, la qualità di imputato, o l’essere risultato destinatario di misure di prevenzione (dunque, anche prima e a prescindere dall’accertamento di un reato). Ciò con l’unico temperamento della natura non colposa del reato per cui si procede o che si ritenga accertato.
Certo, una soluzione che potrà apparire radicale, se non drastica, ma che si giustifica con la volontà ordinamentale di preservare al massimo grado l’integrità delle Forze Armate, sgombrando il campo da ogni benché minimo margine di ambiguità, che possa anche soltanto scalfirne la struttura e l’organico, ad ogni livello gerarchico.
Precedenti penali e arruolamento nell’Esercito.
Gentilissimo avvocato, le chiedo se un minorenne che ha sostenuto la messa alla prova con conseguente cancellazione del reato possa partecipare ai concorsi militari.
Grazie e cordiali saluti
Buona sera. Ritengo di sì, anche se per un parere dovrei leggere gli atti di causa. Saluti cordiali
Gentile avvocato, le vorrei chiedere anche se il casellario giudiziale è nullo ma ho avuto in passato una condanna condizionalmente sospesa , posso partecipare ai concorsi nell’arma?
Buona sera. Ritengo di no. Ma per darLe una risposta sicura, ho bisogno di studiare direttamente la sua documentazione al riguardo. Può inviarmeLa all’indirizzo info@studiolegalefameli.it. Saluti cordiali. Avv. Francesco Fameli
Salve avv.
Un minorenne ha avuto messa alla prova con esito positivo e quindi reato estinto.
Può partecipare ai concorsi nell esercito? Mi sorgono 2 dubbi i precedenti di polizia e la condotta incensurabile. Ci sono speranze?
Grazie mille
Buongiorno.
I dubbi sono fondati, ma è pur vero che sussiste una certa nutrita giurisprudenza del Consiglio di Stato che guarda con una certa tolleranza in precedenti intervenuti in minore età.
Per cui qualche speranza potete nutrirla.
Saluti cordiali