Appalti pubblici: approvato il decreto “sblocca cantieri”. Le principali novità in sintesi

Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “decreto sblocca cantieri”), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici“, è stato finalmente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è dunque già in vigore da oggi, 19 aprile 2019.

Suddiviso in tre Capi e ben 30 articoli, il decreto contiene tuttavia le novità di maggior rilievo nel Capo I, dettando disposizioni in riforma sia del codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 50/2016 (sul quale ci soffermeremo), sia del testo unico dell’edizilia, d.p.r. n. 380/2001 (a proposito del quale rinviamo invece ad un ulteriore articolo).

Ecco il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 92 del 18 aprile 2019), nonché il nuovo testo del codice dei contratti pubblici da questo riformato.

Le novità del decreto “sblocca cantieri” in riforma del codice dei contratti pubblici

Le nuove modifiche apportate al codice dei contratti pubblici si applicano ai bandi pubblicati in data successiva all’entrata in vigore del decreto, quindi appunto a partire dal 19 aprile 2019, mentre in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicheranno alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Ecco di seguito elencate in estrema sintesi le principali novità introdotte dal decreto “sblocca cantieri” al codice dei contratti pubblici vigente, distinte per oggetto:

1) subappalto: utilizzabile ora fino alla quota del 50% dell’importo complessivo del contratto (in precedenza era il 30%), salvo che il singolo bando non preveda un limite inferiore; è inoltre soppresso l’obbligo di indicare preventivamente la terna di nominativi dei subappaltatori e soprattutto quello di dimostrare l’assenza in capo ai sub-appaltatori dei motivi di esclusione nel momento in cui si chiede l’autorizzazione al subappalto. Cade il divieto di subappalto all’impresa che ha partecipato alla gara. Si ricorda che gli eccessivi limiti posti dalla normativa interna al subappalto avevano determinato l’apertura di una procedura di infrazione per contrasto con la normativa europea: staremo a vedere se le modifiche introdotte saranno ritenute sufficienti;

2) commissioni di gara: in caso di indisponibilità o di scarsa disponibilità di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo tenuto dall’ANAC, la commissione può essere nominata anche solo parzialmente dalla stazione appaltante;

3) appalto integrato: le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti definitivi e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La riforma infatti prevede la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L’altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall’approvazione del progetto;

4) regolamento unico: si prevede la sostituzione (seppur non integrale) delle Linee Guida ANAC con un regolamento unico, da approvarsi entro 180 giorni con decreto del Presidente della Repubblica e contenente disposizioni di attuazione del codice dei contratti pubblici. Le Linee Guida Anac vincolanti resteranno efficaci fino all’approvazione del decreto, quelle non vincolanti anche successivamente;

5) appalti “sotto-soglia” e criteri di aggiudicazione: in riforma dell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 si prevede la reintroduzione del criterio del minor prezzo (con esclusione automatica delle offerte anomale) e più in generale interventi volti a semplificare e velocizzare le procedure di aggiudicazione. Dunque, per gli appalti tra 40mila e 200mila euro (in precedenza il limite era a 150mila euro), si prevede che l’affidamento si realizzi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici per i lavori, mentre per i servizi e le forniture è necessario consultare almeno cinque operatori economici. Al di sotto dei 40mila euro, ovviamente, si procederà con affidamento diretto. Oltre i 200mila euro si superano le griglie di soglie e l’obbligo di inviti per le procedure negoziate: il decreto prevede infatti l’obbligo di procedere con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso, che evita l’obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici;

6) attestazioni SOA: ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti, il periodo di attività documentabile è ora quello dei 15 anni (non più 10) antecedenti rispetto alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;

7) rito super-accelerato: è abrogato con riguardo ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto;

8) anticipazioni: l’anticipazione del 20% del corrispettivo contrattuale è estesa a tutti gli appalti, e dunque anche al caso di gare di progettazione.

Vi rimandiamo ai nostri successivi articoli per specifici approfondimenti sulle singole novità introdotte dalla riforma.

 

 

sblocca cantieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.