Il contratto di somministrazione è il contratto in forza del quale un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del d. lgs. n. 276 del 2003, detta somministratore, mette a disposizione di altra parte, detta utilizzatore, un proprio dipendente, a tempo determinato ovvero indeterminato.
L’utilizzatore esercita il potere direttivo e di controllo sul lavoratore, mentre il somministratore conserva il potere di irrogare la sanzione disciplinare.
La disciplina del contratto di somministrazione è contenuta negli artt. 30 ss. del d.lgs. n. 81 del 2015.
Si segnala l’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta (art. 33), l’obbligo dell’agenzia di somministrazione di assicurare al lavoratore il medesimo trattamento economico e normativo assicurato ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 35) e di permettere ai lavoratori in missione l’esercizio dei diritti sindacali (art. 36).
Ai sensi dell’art. 38, in caso di violazione dell’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta ovvero degli obblighi di cui all’art. 31, commi 1 e 2, 32 e 33 comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Il termine per far valere tale diritto (art. 39) è di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore e in caso di accoglimento della successiva domanda giudiziale, da esperirsi nei successivi centoottanta giorni, il datore di lavoro è condannato al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
Gli artt. 39 e 40 stabiliscono sanzioni penali ed amministrative, sia a carico dell’utilizzatore, sia a carico del somministratore.
Tra l’altro, sulla scia della normativa comunitaria, il legislatore è recentemente intervento a disciplinare l’ipotesi del c.d. distacco internazionale, con l’intento di facilitare l’individuazione dei rapporti contrattuali che celano una somministrazione irregolare e di reprimere le violazioni accertate.
Se hai bisogno di una consulenza in materia, non esitare a prendere contatto con lo studio.