Importante novità in tema di appalti pubblici: con il comunicato del Presidente Cantone del giorno 10 luglio 2019, ANAC ha sospeso i procedimenti di iscrizione nel Casellario. Il provvedimento riguarda nello specifico le annotazioni concernenti le c.d. notizie utili, non costituenti false dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016.
E’ stato disposto dal Presidente dell’ANAC a seguito della graduale affermazione di quella giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, I, 11 giugno 2019 n. 7595; T.A.R. Lazio, sede di Roma, I, 18.2.19, n. 2178) che ha sostenuto che la mera valenza di pubblicità notizia delle circostanze annotate come utili e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.
A tale riguardo, il Giudice amministrativo ha riconosciuto che la motivazione addotta da ANAC ai fini dell’iscrizione ben può essere sindacata in sede processuale, in modo tale da assicurare all’operatore economico che il suo casellario informatico sia effettivamente rappresentato dalle sole notizie effettivamente conferenti rispetto alle finalità di tenuta dello stesso.
All’esito di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, sarà necessario provvedere da parte di ANAC ad una modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera del 6 giugno 2018, al fine di ridefinire i presupposti per l’iscrizione delle notizie utili nel Casellario stesso.
Nelle more dell’adozione delle suddette modifiche, sono stati dunque disposti in via interinale e provvisoria:
“(i) la sospensione del termine di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico per i procedimenti in corso;
(ii) la sospensione del termine di 90 giorni previsto per l’avvio dei procedimenti di annotazione nel Casellario, con riferimento alle segnalazioni già pervenute;
(iii) l’oscuramento provvisorio delle notizie utili, fatte salve quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e quelle derivanti da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari comunicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le quali verrà condotta una specifica disamina”.
Nello stesso comunicato, si è precisato che restano invece fermi gli obblighi di comunicazione, gravanti sulle stazioni appaltanti e sugli altri soggetti detentori di informazione (come le SOA), delle notizie concernenti l’esclusione dalle gare ovvero dei fatti emersi durante l’esecuzione del contratto, ferma restando comunque la sospensione dei relativi procedimenti.
Non risultano infine investiti dagli effetti della predetta sospensione i procedimenti derivanti dalle segnalazioni delle stazioni appaltanti relativamente alle presunte false dichiarazioni o false documentazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara, procedimenti che potranno continuare ad essere istruiti e conclusi anche in attesa della modifica regolamentare in corso di elaborazione.