La mancata segnalazione all’ANAC, da parte della stazione appaltante interessata, di una risoluzione contrattuale non esclude il fatto che questa integri un grave illecito professionale.
Lo ha confermato il T.A.R. Calabria, sez. I, con la sentenza 8 luglio 2019, n. 1353.
L’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo applicabile alla vicenda in esame (previgente a quello attuale), stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad escludere dalla gara quegli operetori economici che si siano in precedenza resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra i suddetti sono annoverate le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio.
Ora, a tale riguardo, è evidente che ciò che conta a tali fini è che il fatto in sé della risoluzione contrattuale si sia o meno verificato. Non rileva affatto, invece, che l’illecito professionale in questione sia stato oggetto di segnalazione da parte di una stazione appaltante, oppure no. Tale principio di diritto è peraltro pienamente applicabile anche al nuovo testo dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
Nel caso di specie, l’impresa aveva in effetti subìto una risoluzione contrattuale, anche se questa non era stata poi segnalata all’ANAC. Di qui la conferma della legittimità dell’esclusione, adeguatamente motivata dunque, secondo il Giudice, su tali presupposti, idonei e sufficienti a far ritenere l’inaffidabilità dell’operatore economico.