Si parla correntemente di “abusi edilizi”, ma spesso si fa molta confusione in materia. Sarà bene allora fornire alcune coordinate essenziali sul punto, soffermandoci sulla corretta definizione di abuso edilizio, sulla individuazione dei soggetti responsabili e sulle sanzioni irrogabili.
1. Cosa si intende per abuso edilizio
Si ha abuso edilizio in ogni caso di violazione della normativa edilizia (costruzione in difetto di titolo abilitativo – permesso, licenza, concessione – o in contrasto con lo stesso). L’illecito che ne consegue può avere natura amministrativa o anche penale.
2. Chi sono i soggetti responsabili
Sono congiuntamente responsabili dell’abuso edilizio il titolare del permesso di costruire, il committente dei lavori, il costruttore e il direttore dei lavori. Lo stabilisce l’art. 29 del t.u. sull’edilizia, d.p.r. n. 380/2001. Resta salva la prova contraria.Il direttore dei lavori, in particolare, va esente da responsabilità nel caso in cui abbia formalmente contestato agli altri soggetti responsabili la violazione e l’abbia altresì comunicata al dirigente del competente ufficio comunale.
3. Le sanzioni irrogabili
Le sanzioni irrogabili in caso di abuso edilizio hanno carattere, di regola, sia amministrativo che penale.Quanto alle sanzioni amministrative, occorre fare riferimento al Capo II del Titolo IV del già citato t.u. d.p.r. n. 380/2001. Inoltre, esse comportano l’ordine da parte del Comune di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione delle opere abusive, da compiersi entro il termine di 90 giorni, con acquisizione dell’area di sedime, in difetto, da parte del Comune.
Quanto invece alle sanzioni penali, l’art. 44 del medesimo d.p.r. n. 380/2001 stabilisce che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive;b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro nel caso di Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”.In base all’art. 37 del Testo unico, le sanzioni penali di cui all’art. 44 non si applicano agli interventi edilizi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e neppure a quelli che presuppongono una CILA.
In un distinto articolo, affronteremo il tema delle possibili soluzioni delle difformità (condono, sanatoria), dei relativi costi e della prescrizione degli illeciti.
Per ogni richiesta di chiarimento in materia di abusi edilizi, non esitate a contattare il nostro Studio, che vi offrirà consulenza e assistenza in materia sia amministrativa che penale.