Come è noto, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – salvo un ormai probabile slittamento al 1° gennaio 2024 – dovrebbe entrare in vigore a far data dal 1° luglio 2023.
Sarà bene dunque fare chiarezza sulle norme applicabili fino all’entrata in vigore del nuovo Codice, segnatamente in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici sottosoglia.
- Le norme di riferimento
Quanto alle norme di riferimento, occorre guardare all’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), la cui efficacia è stata prorogata appunto fino al 30 giugno 2023 dall’art. 53 del D.L. n. 77/2021.
La suddetta disposizione prevede che, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 36 e 157 del Codice vigente, si applicano le disposizioni dettate in tema di procedure di affidamento dai commi 2, 3 e 4, nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023.
2. Le procedure di affidamento
Le procedure di affidamento previste dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 possono essere sintetizzate schematicamente come segue.
APPALTO DI LAVORI | |
IMPORTO | PROCEDURA |
Fino a 150.000 euro | Affidamento diretto |
Da 150.000 a 1.000.000 | Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 5 operatori) |
Da 1.000.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 10 operatori) |
APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE | |
IMPORTO | PROCEDURA |
Fino a 139.000 euro | Affidamento diretto |
Da 139.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando (invito di almeno 5 operatori) |
3. Alcune precisazioni
Si rendono necessarie alcune precisazioni:
- in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede mediante determina a contrarre o altro atto equivalente;
- in caso di affidamento diretto, devono essere scelti operatori economici in possesso di «esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento», anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- in caso di procedura negoziata, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- non è richiesta la garanzia provvisoria dell’art. 93 del d.lgs n. 50/2016, salvo che, per la specificità dell’appalto, ciò sia richiesto nell’indire la gara da parte della committente (l’importo, in tal caso, è comunque dimezzato).
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