Il decreto “sblocca-cantieri” (d.l. n. 32/2019), convertito in legge n. 55/2019, ha previsto il superamento delle Linee Guida ANAC (in particolare, di quelle vincolanti) con la reintroduzione di un Regolamento Unico di attuazione, esecuzione ed integrazione del Codice, da emanarsi nella forma del d.p.c.m. entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il nuovo Regolamento conterrà disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
A tale riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha indetto in data 15 luglio 2019 una procedura di consultazione, al fine di reperire i contributi di istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore. La procedura resterà aperta fino al 2 settembre 2019 e si svolgerà secondo quanto disposto dal comunicato del MIT, che si riporta di seguito.
Consultazione pubblica ai fini della stesura del Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. La finalità della consultazione pubblica on-line per la stesura del regolamento.
Come è noto, dalla precedente consultazione pubblica on-line sul Codice dei contratti pubblici, avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e conclusasi il 10 settembre 2018, è emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la sostanziale abrogazione della soft law e delle linee guida ANAC, rilevando come questa esperienza non abbia sortito alcuno degli effetti prefissi con la riforma, determinando più di un’incertezza e instabilità del quadro normativo.
Il decreto-legge c.d. “sblocca cantieri”, anche in adesione al risultato della consultazione pubblica, ha introdotto il comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un unico regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, in materia di: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
Sono dunque in corso le attività di un Gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto da esperti, anche designati dalle competenti strutture del Ministero stesso, della Presidenza del consiglio dei Ministri e dell’Ufficio legislativo dei Ministero per i beni e le attività culturali, per dare attuazione al comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”.
Anche in questa fase tecnica di stesura del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene fondamentale garantire la massima partecipazione degli stakeholder e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policy; sicché ha avviato questa consultazione pubblica on line sui temi di maggiore interesse per la stesura del Regolamento.
2. Le modalità di partecipazione alla consultazione pubblica on-line.
La consultazione pubblica è per sua natura ampia e rivolta a tutti gli stakeholder; in questo specifico caso, si è ritenuto di prevedere pagine di accesso distinte in considerazione dei soggetti partecipanti, ossia:
a) istituzioni;
b) associazioni di categoria;
c) operatori del settore.
Tale scelta consentirà una più immediata rilevazione delle posizioni che emergeranno dalla consultazione in relazione alla categoria dei partecipanti.
Ciascun soggetto che parteciperà alla consultazione pubblica on-line, esprimendo la posizione dell’istituzione, dell’associazione di categoria o propria quale singolo operatore del settore, riceverà una comunicazione via PEC che consentirà di validare la propria partecipazione e quindi garantire la ufficialità della posizione che esprimerà.
La consultazione ha per oggetto una serie di temi mirati relativi alle materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
I temi sottoposti a consultazione, benché indicati in forma volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità o di problematiche di tipo tecnico ben note all’ampia platea di stakeholder.
Ogni stakeholder, nell’arco di tempo in cui la consultazione sarà aperta, potrà:
a) inserire un solo contributo per ciascun tema in consultazione;
b) accedere in via esclusiva ai contributi inseriti, con la possibilità di visualizzarli, modificarli o eliminarli.
Pertanto gli interventi non saranno visibili a tutti i partecipanti registrati ma solamente ai rispettivi autori.
3. Regole di intervento.
Sui temi che saranno oggetto del prossimo regolamento è noto che sono già presenti linee guida ANAC o decreti ministeriali e gli stakeholder ben conoscono le specifiche tematiche e gli eventuali profili di criticità emersi in sede di attuazione.
Sicché in sede di consultazione pubblica on-line si chiede contestualmente di specificare per ciascun tema le criticità rilevate e le soluzioni regolamentari puntuali che si ritiene di proporre.
Quanto alla tecnica di redazione degli interventi, essi dovranno avere carattere puntuale, riferirsi allo specifico tema e alla disposizione di riferimento, mettendo in rilievo l’eventuale criticità del quadro normativo vigente e le proposte di modifica.
Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia:
1. in contrasto con le direttive comunitarie;
2. in contrasto o non riferite alle specifiche disposizioni del Codice;
3. a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente e separatamente il contenuto della proposta di modifica.