In materia di appalti pubblici, il principio di rotazione non si applica in relazione a gare in cui siano richieste qualificazioni diverse.
In altri termini, un’impresa che abbia partecipato ad una procedura selettiva indetta da una stazione appaltante può legittimamente prendere parte ad altre gare bandite dalla stessa committente, nel caso in cui siano richieste qualificazioni differenti. Si pensi ad esempio a gare che abbiano ad oggetto, rispettivamente, lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 (lavori edili) e OS28 (impianti termici).
E’ quanto ha ribadito il T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, con la sentenza 4 giugno 2019, n. 1380, in cui ha ritenuto illegittima l’esclusione di un’impresa che era stata disposta dall’amministrazione aggiudicatrice proprio sul presupposto della pregressa partecipazione della suddetta ad una precedente selezione concorsuale relativa a lavorazioni distinte, oltre che in quanto non invitata (su quest’ultimo punto, si veda il relativo articolo, sempre su questo sito).
Tale provvedimento deve però ritenersi appunto illegittimo. Il principio di rotazione, infatti, trova applicazione soltanto in caso di partecipazione del medesimo operatore economico a gare in cui vengano in gioco lavori riconducibili alla stessa categoria e dunque identici requisiti di qualificazione.