Appalti pubblici: la mancata sottoscrizione del curriculum allegato all’offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara?

La mancata sottoscrizione del curriculum allegato all’offerta tecnica, da parte del professionista, comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara?

La questione è tuttora aperta in giurisprudenza, essendo rappresentati orientamenti di segno opposto.

1. Il primo orientamento

E’ quanto ha ribadito il T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 1° agosto 2019, n. 4216.

E’ orientamento consolidato quello secondo cui, in base ai principi della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, non è possibile disporre l’esclusione per carenze documentali non espressamente sanzionate dalla legge di gara (in tal senso, ad es., anche T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 29 aprile 2011, n. 1071).

Nel caso di specie, poi, si trattava del curriculum del soggetto indicato come direttore di cantiere. Questo, come il curriculum del direttore tecnico, “non sono parte essenziale dell’offerta tecnica, ma meri allegati, né documenti decisivi ai fini dell’attribuzione del punteggio (…), dal momento che sono le tre relazioni di accompagnamento, illustrative dei dati di esperienza pregressa riferibili alle predette figure professionali a costituire il sostanziale ed unico oggetto di valutazione e di apprezzamento tecnico da parte della commissione”.

2. Il secondo orientamento

Va tuttavia precisato che risulta rappresentato anche l’orientamento opposto.

In T.A.R. Lazio – Roma, 4 luglio 2019, n. 8849 si afferma infatti al contrario che “l’omissione della firma (…) su un elemento dell’offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara“.

Tale soluzione interpretativa non si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Infatti, quest’ultimo “si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio” (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2018, n. 4546).

Siamo ben lontani, dunque, in giurisprudenza, dal raggiungere una risposta definitiva sul tema.

 

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