Appalti pubblici: l’ANAC aggiorna le Linee Guida n. 4 in tema di appalti sotto-soglia

L’ANAC è appena intervenuta per aggiornare le Linee Guida n. 4 in tema di appalti pubblici sotto-soglia.

Lo ha fatto in modo circoscritto, nel rispetto dei limiti che le ha imposto la legge di conversione del decreto c.d. “sblocca-cantieri”. Com’è noto, infatti, il decreto è intervenuto pesantemente sulla materia degli appalti sotto-soglia, ma la relativa disciplina di attuazione e di dettaglio è stata demandata al Regolamento Unico.

Le modifiche apportate dall’ANAC alle Linee Guida n. 4 hanno riguardato allora (per espresso volere della legge di conversione) esclusivamente gli adeguamenti necessari ad archiviare la procedura di infrazione  n. 2018/2273, avviata contro l’Italia dalla Commissione Europea.

Vediamole nel dettaglio.

  1. Appalto suddiviso in lotti: si è precisato che il valore complessivo dell’appalto deriva in questo caso dalla somma di quelli dei singoli lotti. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice solo quando il valore del lotto (al netto dell’IVA) sia inferiore a 80.000 euro per gli appalti di forniture o servizi, e ad un milione per gli appalti di lavori, alla condizione che il valore complessivo dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati suddivisi l’opera, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione dei servizi.
  2. Rilevanza trasfrontaliera della commessa: le s.a. sono tenute a verificarla, applicando criteri tratti dalla giurisprudenza consolidatasi sul punto ed ora sintetizzata dall’ANAC nelle Linee Guida in questione. Nel caso in cui l’affidamento, anche se sotto-soglia, abbia rilevanza transfrontaliera, le amministrazioni aggiudicatrici devono darne pubblicità in modo adeguato.
  3. Opere di urbanizzazione: si è precisato il metodo di calcolo del valore delle opere di urbanizzazione, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata prevista dall’ articolo 16, comma 2-bis, del d.p.r. n. 380/2001. Le s.a.devono considerare il valore di tutte le opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito dell’intervento, indipendentemente dalla loro finalizzazione (come opere primarie o secondarie). Nel caso in cui tale valore sia inferiore alla soglia UE per i lavori (va le a dire a 5.548.000 euro), per le opere di urbanizzazione primaria strettamente connesse all’intervento sarà applicabile la norma del testo unico sull’ edilizia, che consente la gestione diretta da parte del soggetto attuatore o titolare del titolo edilizio.
  4. Offerte anormalmente basse: si è infine previsto che, in caso di gara con procedura semplificata e con il criterio del prezzo più basso per un appalto che non abbia rilevanza transfrontaliera, la lettera di invito deve indicare che troverà applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, di cui all’ articolo 97, comma 8 del Codice d.lgs n. 50/2016.

Vedremo se tutto questo risulterà sufficiente a conseguire il suddetto risultato sperato.

 

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