La fine dell’anno 2018 appena trascorso ha visto alcune modifiche al Codice degli Appalti, destinate a fare da antipasto alla annunciata (e da più parti richiesta) nuova riforma organica della materia, che sembra dover vedere la luce proprio nel 2019.
Se già a giugno si era varato – come si ricorderà – il regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (regolamento 6 giugno 2018, in G.Uff. Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018), nel mese di dicembre si sono realizzati due interventi significativi di riforma:
- il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, anzitutto, ha modificato l’art. 80, c. 5, lett. c), in tema di motivi di esclusione;
- la legge di bilancio 2019, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2018, ha poi rivisto (tra l’altro) il valore massimo fino al quale la commessa può essere affidata dalla p.a. in modo diretto.
Procediamo con ordine.
- I nuovi motivi di esclusione
Come si è anticipato, il d.l. n. 135/2018 (il c.d. decreto semplificazioni, di cui si attende ancora ad oggi, 26 gennaio 2019, la legge di conversione) ha innovato i motivi di esclusione dalla gara, essenzialmente allo scopo di conformare il nostro ordinamento alle direttive europee, che non prevedono l’esclusione del concorrente per carenza dei requisiti in capo all’appaltatore, e considerano in maniera autonoma e distinta – all’art. 57, par. 4, dir. 2014/24/UE – le fattispecie di esclusione per grave illecito professionale, indicate erroneamente a titolo esemplicativo nella precedente versione dell’art. 80, c. 5, lett. c), del Codice.
Si è pertanto dettato il nuovo testo dell’art. 80, comma 5, lettera c), del Codice, nei termini che seguono:
“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
2. Le nuove soglie di valore per l’affidamento diretto
La legge di bilancio 2019, poi, ha innalzato le soglie di valore precedentemente previste dall’art. 36, comma 2, del Codice, consentendo l’affidamento diretto per commesse fino a 150.000 euro (il limite precedente era fissato a 40.000 euro).
Si è poi ulteriormente prevista la possibilità di aggiudicazione mediante procedura negoziata ristretta a 10 candidati, da consultarsi su invito dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli appalti di lavori di valore compreso tra 150.000 e 350.000 euro. La norma resterà in vigore in via sperimentale fino al 31.12.2019. Le suddette novità riguardano soltanto gli appalti di lavori, e non anche di servizi e di forniture.
Vedremo se le novità introdotte contribuiranno a migliorare la difficile situazione in cui versano gli appalti pubblici nel nostro Paese. Di certo, si tratta solo di misure di contorno, che dovranno preludere a ben altre sostanziali riforme delle regole del gioco attualmente in vigore, di cui si è ormai da tempo segnalata la necessità da parte degli operatori del settore.