In tema di appalti pubblici, è legittima l’offerta presentata da un’impresa non invitata dalla stazione appaltante a partecipare alla procedura negoziata.
E’ quanto ha ribadito il T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 4 giugno 2019, n. 1380, riprendendo un orientamento ormai consolidato.
Sul punto, già T.A.R. Abruzzo, 25 ottobre 2018, n. 397, ad esempio, aveva puntualizzato che “qualora l’amministrazione abbia individuato gli operatori economici idonei a partecipare ad una procedura negoziata e, pertanto, invitati a partecipare alla stessa, non può negarsi ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara“.
Lo stesso indirizzo, soprattutto, era stato espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989). Nella suddetta pronuncia, si era infatti precisato che “Una simile interpretazione – concludono i giudici – è conforme non solo e non tanto al solo principio del favor partecipationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di scelta dei contraenti“.