In caso di appalti pubblici suddivisi in lotti, ai fini del calcolo del valore (e dunque dell’individuazione del regime applicabile) devono sommarsi tutti i lotti. E ciò a prescindere dalla circostanza che i singoli lotti siano aggiudicati “contemporaneamente”.
La legge n. 55/2019, di conversione del decreto c.d. “sblocca-cantieri”, ha infatti riformato anche i commi 9 e 10 dell’art. 35 del Codice, espungendo a tali fini il suddetto avverbio.
Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alle soglie UE, le disposizioni del Codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto, indipendentemente dunque dal fatto che il valore del singolo lotto sia inferiore alla suddetta soglia.
Tale regola trova una deroga nel successivo comma 11 del medesimo art. 35, in base al quale è possibile derogare al Codice quanto al regime di aggiudicazione del singolo lotto, nel caso in cui questo abbia un valore non superiore ad euro 80.000 (per i servizi e le forniture) e ad un milione (per i lavori), purché il valore del singolo lotto sia inferiore al 20% del valore complessivo risultante dalla somma dei valori dei singoli lotti in cui l’appalto sia suddiviso.