E’ appena entrato in vigore, dallo scorso 6 aprile 2018, l’art. 570-bis c.p., aggiunto in novella al codice penale dall’art. 2 del D.Lgs. n. 21/2018, il quale prevede una nuova fattispecie criminosa per il coniuge “che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli“.
Si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p. per il caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare, vale a dire multa da 103 a 1.032 euro e reclusione fino ad un anno.
La norma sancisce per la prima volta l’espressa rilevanza penale del mancato pagamento di qualsivoglia tipologia di assegno dovuto in caso di divorzio ed anche di separazione.
Restano tuttavia delle criticità:
- non è chiaro, in particolare, se il versamento dell’assegno di mantenimento sia sufficiente ad evitare la condanna, in caso di mancato pagamento solo delle spese straordinarie concernenti i figli;
- soprattutto, la norma non dispone alcunché in relazione alle unioni civili tra omosessuali né con riferimento ai patti di convivenza tra eterosessuali che non abbiano scelto il matrimonio: le sanzioni penali si applicano anche in questi casi?
Centrale resta dunque il ruolo della giurisprudenza, chiamata a sopperire alle evidenti lacune del dettato normativo.