1. Niente assegno divorzile per l’ex coniuge che lavora a nero, se…
Con l’ordinanza n. 5603/2020 la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, affermando l’impossibilità di riconoscere a carico dell’ex marito l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie, in assenza di prove che dimostrino il reale profitto derivante dal lavoro in nero di quest’ultima.
2. Il caso deciso: la comparazione dei redditi come presupposto necessario per il riconoscimento dell’assegno
La Corte d’Appello, confermando il giudizio di primo grado, aveva ritenuto opportuno che l’ex marito versasse alla ex moglie un assegno mensile d’importo pari a trecento euro, fondando la propria decisione sulla base della maggiore stabilità economica e lavorativa dell’uomo (autista assunto con contratto a tempo indeterminato), rispetto alla ex moglie (che svolgeva un’attività irregolare, saltuaria e momentanea attraverso prestazioni di manicure).
Con la suddetta ordinanza, invece, la Suprema Corte ha stabilito che nessun assegno può ritenersi dovuto, in mancanza di prove attestanti l’effettivo guadagno derivante dalle prestazioni lavorative della donna: in tali condizioni infatti risulterebbe impossibile quantificare l’ammontare dell’assegno di divorzio.
Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che i giudici d’Appello, ai fini della valutazione inerente al calcolo della somma dovuta, non avrebbero tenuto conto d’importanti principi ed elementi in materia, quali la comparazione delle posizioni economiche dei due soggetti in questione, l’età del richiedente, il contributo fornito da entrambi rispetto al c.d. patrimonio familiare, aggrappandosi piuttosto al vecchio criterio secondo il quale l’ex moglie avrebbe dovuto godere, attraverso l’assegno, dello stesso “tenore di vita” tenuto in costanza di matrimonio.
Tanto considerato, la Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso proposti dall’ex marito.
La sentenza impugnata, cassata dalla Cassazione, verrà così riesaminata nel merito dalla Corte d’Appello in diversa composizione, tenendo conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
T.A.