Buche sulla strada: che fare per ottenere il risarcimento dei danni?

Il pessimo stato in cui di regola, purtroppo, versano le nostre strade, specie cittadine, fa sì che la questione della risarcibilità dei danni conseguenti a sinistri dovuti a buche o comunque alla cattiva manutenzione del manto stradale  rivesta un’assoluta rilevanza di questi tempi.

Cerchiamo prima di inquadrare la questione dal punto di vista normativo e poi di dettare alcuni consigli pratici in proposito.

La norma di riferimento è senz’altro l’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia: in via generale, il custode (vale a dire, in questo caso, l’ente pubblico cui fa capo il tratto stradale interessato) risponde dei danni prodotti dalle cose che ha in custodia (in questa ipotesi, appunto, la strada), salvo che provi il caso fortuito.  Si tratta di un’ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva (che prescinde, cioè, da un’indagine sull’elemento soggettivo della colpa o del dolo), con inversione dell’onere della prova a carico del custode, che dovrà dimostrare il caso fortuito, vale a dire qualsiasi elemento in grado di rompere il nesso causale tra il fatto ed il danno (potrà trattarsi di eventi atmosferici di eccezionale e non prevedibile intensità, oppure del difetto dell’ordinaria diligenza del conducente, che non ha osservato le prescrizioni imposte dai cartelli di pericolo posti sulla strada).

Ma che fare in concreto in caso di sinistro?

Di certo, è consigliabile di chiamare le autorità, cosicché possano compiere i relativi rilievi: il verbale avrà di certo una fondamentale rilevanza probatoria. Sarà bene poi scattare delle foto (alla buca o comunque all’ostacolo, al mezzo e a quant’altro possa ritenersi rilevante). Ed ancora informarsi sulla presenza di testimoni che abbiano assistito alla caduta e raccoglierne le generalità.

Soprattutto sarà bene raccogliere elementi probatori idonei a dimostrare il rispetto da parte del danneggiato del canone dell’ordinaria diligenza: ricordo infatti che la violazione di tale standard di comportamento – per giurisprudenza costante della Cassazione – integra il caso fortuito ed esonera da responsabilità il custode. Sarà bene dunque dare prova, ad esempio, dell’assenza di cartelli di pericolo o del loro erroneo posizionamento, così da dimostrare l’assoluta imprevedibilità dell’insidia.

Quanto al risarcimento del danno, la relativa richiesta dovrà coprire ovviamente tanto i danni materiali quanto quelli non patrimoniali (specie in relazione alle lesioni personali ed agli eventuali danni c.d. morali).

Per la stima dei danni e le necessarie indagini medico-legali, tuttavia, vi sconsiglio di procedere autonomamente: le compagnie assicurative, infatti, in base ad una ovvia logica di mercato, tenderanno ad escludere o a limitare di molto l’ammontare dei danni risarcibili, avendo buon gioco data la costante esperienza in simili trattative, che pone loro in evidente posizione di vantaggio rispetto ai semplici privati.

Lo Studio Legale Fameli è in grado di offrirvi tutto il supporto di cui avrete bisogno in tale contesto (inclusa l’assistenza di periti e di medici legali di assoluto valore), così da ottenere il giusto ristoro dei vostri pregiudizi.

 

 

 

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