Per danni da “colpa medica” s’intendono tutti i pregiudizi (fisici, morali ed anche patrimoniali) che siano stati diretta conseguenza di trattamenti medico-sanitari eseguiti in modo non corretto, se non imperito e negligente.
Potrà trattarsi in concreto di:
- un’errata (o tardiva) diagnosi di una patologia;
- un intervento chirurgico eseguito in modo sbagliato;
- un’infezione (o comunque una complicanza) intervenuta durante la degenza;
- un trattamento non preceduto dal dovuto consenso informato;
- una somministrazione errata di farmaci;
- ogni altro pregiudizio alla salute (e non solo) derivante da malpractice sanitaria.
In tutti questi casi, il nostro ordinamento consente alla vittima (o ai congiunti di questa, in caso di decesso o infermità) di ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dal medico (che ne risponderà per il tramite della sua compagnia di assicurazioni) e/o dalla struttura ospedaliera (pubblica o privata) responsabile.
I passi da compiere per conseguire il suddetto risultato sono i seguenti:
1- PRIMO CONTATTO: chi si ritiene vittima di un danno di tal fatta potrà contattare il nostro Studio ai recapiti indicati ed esporre brevemente il suo caso;
2- RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE: l’interessato dovrà poi reperire tutta la documentazione medica rilevante in relazione alla sua vicenda (in concreto, tutti gli esami diagnostici, le cartelle cliniche e le certificazioni mediche precedenti e successive all’intervento che abbia cagionato i danni lamentati);
3- PARERE LEGALE E MEDICO-LEGALE: una volta presentata la documentazione, il nostro Studio procederà a valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta risarcitoria, e ciò sia dal punto di vista strettamente giuridico, sia sotto il profilo medico, avvalendosi di medici legali di comprovata competenza. Tale parere sarà reso in modo totalmente gratuito;
4- RICHIESTA DI RISARCIMENTO (STRAGIUDIZIALE): se la suddetta valutazione darà esito positivo, su mandato dell’interessato lo Studio procederà a richiedere il risarcimento dei danni patiti. Ciò avverrà prioritariamente in via stragiudiziale, con la conseguente instaurazione di una trattativa col responsabile e (soprattutto) con la relativa compagnia di assicurazioni;
5- RICHIESTA DI RISARCIMENTO (GIUDIZIALE): se non sarà possibile raggiungere un accordo transattivo in sede stragiudiziale, sempre d’intesa con l’interessato si procederà se del caso con una richiesta di accertamento tecnico preventivo (ATP), divenuta obbligatoria dopo la recente riforma introdotta dalla c.d. legge Gelli (art. 8 legge 8 marzo 2017, n. 24). In tal sede, il consulente tecnico nominato dal giudice provvederà ad accertare le cause dei danni lamentati e se questi siano o meno riconducibili ad una responsabilità medica, ed altresì a quantificare il risarcimento dovuto al paziente. Il tutto con una procedura che, suppure collocata nella sede giudiziale, consente un notevole risparmio di tempi (e di costi) rispetto al passato.
In tutte le fasi suddette, nessun anticipo sarà richiesto all’assistito, al quale competeranno le sole (modiche) spese vive.