Con la sentenza n. 108/2018, il T.A.R. Puglia – Sez. Bari ha di recente ribadito l’orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti negativi emessi dall’Amministrazione Militare su istanze di trasferimento giustificate da ragioni familiari.
Si conferma in proposito la necessità che l’eventuale diniego sia sorretto da una motivazione specifica, che non si limiti ad un generico riferimento ad esigenze non meglio precisate di organico. Il ricongiungimento familiare, in particolare – nonostante gli atteggiamenti ostativi troppo spesso assunti dall’Amministrazione – costituisce un vero e proprio diritto per gli interessati, diritto rispetto al quale le esigenze organizzative dell’Arma di appartenenza sono assolutamente regressive e subordinate.
Nelle ipotesi di trasferimento a domanda così giustificato, in particolare, “l’interesse pubblico non si connota come l’oggetto primario del procedimento, ma come “mero limite esterno”, alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate”.
Tanto considerato, nel caso di specie, poiché la p.a. si era riferita esclusivamente ad esigenze di servizio e di organico non meglio definite, e non aveva chiarito perché queste dovessero ritenersi prevalenti sulle necessità familiari (salute precaria dei genitori del richiedente) che avevano fondato la domanda, il diniego di trasferimento è stato ritenuto illegittimo ed annullato.