Il risarcimento dei danni da ritardo o diniego illegittimo del permesso di costruire è ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.
Tra le varie pronunce, di recente il T.A.R.della Campania, Sezione staccata di Salerno – Sez. II, ha ribadito tale assunto con la sentenza n. 1223/2017.
Con riferimento specifico al danno da ritardo, l’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone che il ricorrente provveda a dimostrare, come da orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63):
1) la violazione dei termini procedimentali;
2) il dolo o la colpa dell’amministrazione;
3) il nesso di causalità materiale o strutturale;
4) il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei predetti termini.
Soltanto in caso di prova dei suddetti profili il ricorrente vedrà accolta la sua domanda di risarcimento del danno da ritardo o diniego illegittimo del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio.