Ricorderete come ormai da tempo (era il 2018) vi avevamo informati sul diritto al ricalcolo della pensione spettante ai militari (oltre che agli appartenenti alle forze di polizia) congedatisi dal servizio e sottoposti, quanto al proprio trattamento previdenziale, al c.d. sistema misto, retributivo e contributivo. Si richiama al riguardo l’articolo che abbiamo pubblicato al riguardo su questo stesso sito (v.articolo). Si rammenterà, in particolare, come la prerogativa alla riliquidazione fosse stata riconosciuta dalla giurisprudenza in base all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1073 con riferimento alla necessaria applicazione dell’aliquota maggiorata al 44% alla “quota A” retributiva e soprattutto che, stante la dizione testuale della suddetta norma, tale diritto fosse da attribuirsi esclusivamente a coloro i quali potessero vantare al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni (e a non più di 20 anni).
Quell’indirizzo giurisprudenziale, di cui dunque vi abbiamo dato conto sin dagli albori, si è consolidato nel tempo, fino a trovare la sua definitiva consacrazione nelle pronunce favorevoli di tutte e tre le Sezioni Giurisdizionali Centrali d’Appello della Corte dei Conti, a cominciare dalla sentenza 8 novembre 2018, n. 422, di cui si è dato atto in un ulteriore contributo (v.articolo).
Ebbene, le ultime sentenze sul tema si sono spinte oltre, fino a riconoscere il suddetto diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico anche a coloro i quali abbiamo maturato, al termine succitato del 31 dicembre 1995, meno di 15 anni di servizio.
Vediamo di individuare le pronunce che per prime hanno fatto applicazione del nuovo indirizzo interpretativo e di dare conto delle motivazioni in diritto che lo giustificano, per poi chiarire quali siano i requisiti per il ricalcolo ed le modalità per ottenerlo.
1. Le prime pronunce favorevoli all’estensione del diritto al ricalcolo
Prima ancora di esaminare la ratio delle nuove pronunce che hanno aperto la via all’estensione del riconoscimento del diritto al ricalcolo fondato sull’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 anche a chi si sia congedato con un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, sarà bene indicare puntualmente i più significativi riferimenti giurisprudenziali in proposito. Ormai, infatti, deve darsi atto di un fatto tanto nuovo, quanto positivo: mai come in questa occasione, infatti, all’affermarsi dei nuovi indirizzi ermeneutici sul piano giurisprudenziale si è accompagnata la partecipazione attiva e sempre più informata dei diretti interessati, testimoniata dal sorgere spontaneo di plurime occasioni di confronto, anche sui social. Una ragione in più, insomma, per indicare in maniera specifica i riferimenti dai quali attingere direttamente le relative informazioni.
Ciò posto, possono indicarsi al riguardo, quanto alle prime sporadiche pronunce, Corte dei Conti, Sez. Giur. Calabria, n. 46/2018 e n. 107/2018; a conferma dell’indirizzo, ancora in primo grado, Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 168/2019; Corte dei Conti, Sez. Giur. Liguria, n. 135/2019, nonché le sentenze n. 41, 42 e 45 del 2020 della Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia ed ancora la sentenza n. 40/2020 della Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana.
Quanto alle Sezioni Centrali di Appello, si segnalano Corte dei Conti, Sez. II, n. 25/2019 e 310/2019. Mancano ad oggi pronunce delle altre Sezioni Centrali di Appello, che attendiamo con vivo interesse.
2. I motivi in diritto che sorreggono il nuovo orientamento giurisprudenziale
Alla base del nuovo indirizzo interpretativo fatto proprio negli ultimi mesi dalla giurisprudenza stanno proprio le sentenze che, ormai in via definitiva, da poco meno di due anni a questa parte hanno riconosciuto che ai militari deve applicarsi – lo si ripete, in caso di sistema misto e alla quota di pensione computata col sistema retributivo – l’aliquota del 44%, stabilita dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, e non invece quella del 35%, prevista dall’art. 44 del medesimo decreto e destinata al personale civile.
Se, dunque, la base di calcolo della quota retributiva delle pensioni soggette al sistema misto dev’essere costituita dall’aliquota maggiorata al 44% – e non da quella in precedenza erroneamente applicata, come detto pari al 35% –, poiché in assenza di una specifica disposizione di legge sul punto, l’aliquota da applicarsi per ciascuno degli anni di servizio precedenti al 31.12.1995 dev’essere ottenuta dividendo l’aliquota prevista al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio per quindici, se ne ricava che l’aliquota di rendimento annuo per gli anni precedenti al 31.12.1995 non sarà più pari al 2,33%, ma al 2,93%, dovendosi dividere per quindici non la vecchia aliquota del 35%, ma appunto quella del 44%, di cui al suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
Antecedentemente al suddetto indirizzo, in palese contrasto con la stessa dizione testuale dell’art. 54, si faceva applicazione al personale militare congedatosi con meno di 15 anni di servizio alla più volte ricordata scadenza del 31.12.1995, della stessa aliquota frazionaria del 2,33% per ciascun anno di servizio in quota retributiva, che veniva applicata al personale civile, come detto ricavata dalla suddivisione per quindici dell’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 proprio per il personale civile.
Osserva sul punto Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, n. 40/2020, riprendendo testualmente quanto affermato da Corte dei Conti, Sez. II Centrale di Appello, n. 310/2019, che la nuova soluzione interpretativa, che fa appunto applicazione al personale militare dell’aliquota frazionaria del 2,93% su base annuale, risulta coerente con l’impianto normativo vigente: “diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie [del personale militare e civile] con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1 [per il personale civile]”.
3. I requisiti per il ricalcolo e come ottenerlo
Ciò posto, al solo scopo di prevenire le domande più frequenti che ci vengono poste sul tema, si ribadisce, quanto ai requisiti per il ricalcolo, che possono avervi accesso i militari (e gli appartenenti alle forze di polizia) che abbiano maturato al 31.12.1995 meno di 15 anni di servizio e siano sottoposti al sistema misto. Gli interessati troveranno ogni riferimento utile al riguardo nel provvedimento di liquidazione della propria pensione, il cosiddetto modello S.M. 5007 INPS.
Come è noto, INPS rifiuta, al momento (vieppiù con riguardo a questo ancor più recente orientamento giurisprudenziale), di provvedere alla riliquidazione spontaneamente o su mera richiesta stragiudiziale dell’interessato avente titolo. Sarà necessario pertanto indirizzare alla stessa INPS una diffida ed attendere o la risposta negativa della stessa o comunque l’inutile decorso di almeno 120 giorni dal ricevimento della citata diffida, per poi proporre ricorso innanzi alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, strumento che ad oggi risulta l’unico utilizzabile allo scopo.
Conclusioni
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato appare chiaro: deve riconoscersi ai militari sottoposti al sistema misto e che abbiano maturato al momento del congedo meno di 15 anni di servizio l’aliquota frazionaria del 2,93% per ogni anno di servizio prima del 31.12.1995.
Si devono attendere comunque le ulteriori necessarie conferme da parte della Prima e della Terza Sezione Centrale di Appello, prima di poter considerare tale assunto definitivo. Se questo è vero, è vero anche che la diretta derivazione (logica, prima ancora che giuridica) delle pronunce appena richiamate da quelle che negli ultimi due anni hanno finito per riconoscere – si ritiene, in maniera ormai consolidata – la necessaria applicazione al personale militare in regime misto dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, induce a guardare con ottimismo agli ulteriori sviluppi giurisprudenziali sul tema.
MI SERVE LA DIFFIDA ALL’INPS ART.54. CON MENO DI 15 ANNI NELL’ANNO 1995. GRAZIE
Buona sera. Ci invii i suoi documenti (modello INPS compreso) e gliela predisporremo. Si tratta di un atto molto delicato, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, in difetto della quale (e della sua corretta redazione) il ricorso è dichiarato appunto improcedibile:sconsigliamo dunque l’uso di modelli preconfezionati, che pretendono di valere per tutti i casi. Saluti cordiali