La condanna per uno dei reati previsti dall’art. 43 del TULPS comporta necessariamente il divieto di porto d’armi?
La risposta a questo interrogativo è no. Tale automatismo si determina infatti soltanto nel caso in cui la sentenza di condanna relativa ad uno dei suddetti reati preveda la reclusione del reo. In caso di mera multa, dunque, è necessario che la pubblica amministrazione valuti specificatamente l’istanza che le sia stata sottoposta, non potendo dunque il rigetto discendere necessariamente e automaticamente dalla sentenza che accerti l’illecito penale.
Lo ha ribadito anche di recente il Consiglio di Stato, III Sezione, da ultimo con la sentenza 8 settembre 2022, n. 7812.
Nel caso di specie, un cacciatore si era visto negare il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia dalla Questura per una precedente condanna a 15 giorni di reclusione, sostituita con pena pecuniaria, per il reato di furto aggravato.
Tanto in primo grado, quanto in appello si sono però rivelate fondate le ragioni dell’interessato. In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza succitata ha osservato che “In forza di tale disposizione, quindi, le condanne alla reclusione riportate per i citati delitti costituiscono causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d’armi.
La consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, 3 maggio 2016, n. 1698), condivisa da questo Collegio, ha tuttavia precisato che il suddetto automatismo viene meno qualora il giudice penale – come nel caso ora in esame – abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione, ai sensi degli articoli 53 e 57 l. n. 689 del 1981, per uno dei reati individuati dall’art. 43, comma 1, TULPS, potendo in tali casi l’Amministrazione valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale (previsto dal comma 2 dell’art. 43); ciò sul presupposto che laddove il citato art. 43 dispone l’automatismo in presenza di un c.d. reato ostativo attribuisce rilievo non alla condanna in quanto tale ma alla “condanna alla reclusione” (10 gennaio 2018, n. 92)“.
Solo in caso di condanna che comporti la reclusione del reo, pertanto, l’accertamento giudiziale di uno dei reati di cui all’art. 43 TULPS comporta l’automatico divieto del porto d’armi.
Per ogni questione relativa alla materia del diritto delle armi, non esitate a contattare il nostro Studio.