Con la storica sentenza 10 maggio 2017, n. 11504, la Cassazione ha ritenuto di superare, in tema di quantificazione dell’assegno di divorzio, il parametro tradizionale del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Si aderito così al nuovo (e più realistico) criterio della valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.
Com’è ovvio, lo stesso criterio risulta applicabile anche in punto di separazione, e non solo al momento del divorzio.
Ebbene, la giurisprudenza successiva va confermando tale orientamento.
La Corte d’Appello di Roma, ad esempio, con sentenza depositata il 5 dicembre 2017, ha ribadito che in caso di autosufficienza dei coniugi non v’è luogo per la concessione di un assegno di mantenimento.
Per valutare l’indipendenza economica dell’ex coniuge dovranno considerarsi i redditi ed il patrimonio mobiliare e immobiliare, le «capacità e possibilità effettive» di lavoro personale e «la stabile disponibilità» di un’abitazione.
I giudici hanno dunque finalmente decretato la fine della funzione assistenziale del matrimonio (o meglio, degli istituti di diritto matrimoniale della separazione e del divorzio). L’obbligo assistenziale, più correttamente, viene così adeguatamente confinato alle sole ipotesi in cui uno dei coniugi si trovi in condizioni di reale ed effettiva difficoltà.