In caso di fallimento dell’impresa, chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi?
Il principio generale da cui è necessario prendere le mosse sul punto si risolve nella constatazione del fatto che, nella materia fallimentare, la soggettività passiva ai fini tributari persiste in capo al debitore fallito, il quale, in conseguenza della dichiarazione di fallimento, perde unicamente la disponibilità dei beni aziendali, nonché la capacità processuale e quella di amministrare il proprio patrimonio.
Pertanto, al fine di dare risposta al quesito che ci siamo posti, occorrerà distinguere a seconda che la dichiarazione in esame si riferisca:
- a periodi di imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- oppure al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la summenzionata dichiarazione di fallimento.
Infatti, con riguardo a quest’ultimo caso, in base all’art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il suddetto incombente grava sul curatore fallimentare; in relazione ai periodi d’imposta antecedenti, invece – proprio in virtù della permanenza della sopra citata soggettività passiva di diritto tributario -, tale onere continua a spettare al debitore fallito, il quale risponderà del suo inadempimento in ogni sede (anche penale, dovendosi ritenere integrata in tal caso la fattispecie criminosa di cui all’art. 5 del d.lgs n. 74/2000).
Lo ha confermato anche di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la pronuncia Cass., Sez. VII Pen., ord. 16 aprile 2018, n. 16638 (in senso conforme, cfr. già Cass., Sez. III Pen., 27 ottobre 1995, n. 299; Cass., Sez. III Pen., 1° dicembre 2010, n. 1549).