I danni causati dagli animali domestici: quando si è tenuti al risarcimento?

Frequenti sono stati i casi di cronaca nei quali la questione del risarcimento del danno causato dagli animali domestici è stata oggetto di discussione. Si pensi ad esempio all’ipotesi tipica dell’aggressione da parte del cane da guardia nei confronti del ladro che irrompa nell’abitazione.

Risulta pertanto necessario fare chiarezza su tale argomento, esaminando la disciplina dettata in materia dall’art 2052 c.c. A tale riguardo, si precisa preliminarmente che il relativo regime risulta applicabile non solo ai danni cagionati dagli animali domestici, ma anche a quelli prodotti da quelli non addomesticati.

1) Il profilo soggettivo: i possibili responsabili del danno cagionato dagli animali

Quanto anzitutto ai possibili responsabili del danno, l’articolo 2052 c.c. individua una responsabilità alternativa tra i seguenti soggetti:

a) il proprietario, che in genere corrisponde a colui che si prende cura dell’animale. Per talune categorie di animali, il proprietario risulta facilmente individuabile anche in ragione dell’obbligo d’iscrizione dell’animale nei relativi registri anagrafici (si pensi all’anagrafe canina, introdotta dalla legge n. 281/1991);

b) l’utilizzatore o utente, vale a dire “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”. Il trasferimento di responsabilità dal proprietario all’utilizzatore opera nei seguenti casi:

– quanto il proprietario si spoglia temporaneamente della facoltà di far uso dell’animale a favore del terzo, perdendo la propria ingerenza diretta sull’animale. Emblematica l’ipotesi del cavallo dato in noleggio per una “passeggiata”: la responsabilità per i danni eventualmente cagionati dalla bestia ricadrà qui sul noleggiatore;

– quando un soggetto terzo utilizzi l’animale per soddisfare un proprio interesse autonomo, non necessariamente di carattere economico. Tale interesse deve essere conforme alla destinazione d’uso dell’animale e non è necessario che sia coincidente con quello del proprietario.

Si prescinde dal carattere continuo o meno dell’uso e dalla circostanza che l’utilizzatore fosse presente o meno al momento del verificarsi dell’evento lesivo (Cass., sez. III, 4.2.2014, n. 2414).

Il trasferimento di responsabilità previsto in questa seconda ipotesi non opera qualora il terzo sia stato incaricato direttamente dal proprietario di svolgere un’attività lavorativa che implichi l’impiego dell’animale (si pensi ad esempio al lavoro del dog-sitter) . Anche in questo caso la responsabilità ricadrà sempre sul proprietario (Cass., sez. III, 28.4.2010, n. 10189).

2) Il profilo oggettivo: i presupposti della responsabilità per danni da animali in custodia

Sul piano oggettivo, poi, affinché si determini la suddetta responsabilità, sono necessari i seguenti presupposti:

1) che si sia verificato un danno;

2) che vi sia un nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.

Si prescinde invece dal dolo e dalla colpa del soggetto responsabile.

Si ritiene infatti che quella del danno da animali in custodia sia una tipica ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva: ciò significa che il proprietario (o utilizzatore) è responsabile per il danno causato dall’animale sulla sola base della relazione di proprietà o di uso che intercorre con l’animale medesimo, e del nesso di causalità tra la condotta dell’animale ed il pregiudizio cagionato. Ai fini risarcitori non rileva quindi come detto l’elemento soggettivo del dolo o della colpa del proprietario (o utilizzatore).

Questo sarà liberato dall’obbligo di risarcire il danno soltanto qualora provi il c.d. caso fortuito, ovvero un evento eccezionale ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’azione dell’animale e l’evento lesivo.

È bene precisare che integra l’ipotesi del caso fortuito anche il comportamento del terzo o del danneggiato, quando la condotta del soggetto leso sia caratterizzata da imprevedibilità, evitabilità ed assoluta eccezionalità (Cass., sez. III, 20.5.2016, n. 10402) ed assorba come tale l’intero rapporto causale (si pensi all’esempio di chi irrompa in un’area privata recintata, ignorando i cartelli di pericolo e senza alcuna autorizzazione). Anche in queste ipotesi il pregiudizio subito dal danneggiato non sarà dunque imputabile al proprietario.

T.A.

 

studio legale tutela degli animali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.