I permessi ex legge 104/1992 non incidono sulle ferie

“Il diritto alle ferie per il dipendente, assicurato dall’art. 36 della Costituzione, garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta; tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell’assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche”.

E’ quanto è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 1° marzo – 8 giugno 2017, n. 14187.  I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 trovano il proprio fondamento normativo negli artt. 2, 3 e 38 Cost., nonché nella direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, e nella relativa Convenzione ONU, ratificata dall’Italia con la legge n. 18/2009.  Tutte le fonti normative citate concorrono ad assicurare protezione e sostegno non solo ai disabili, ma anche alle loro famiglie, che svolgono un ruolo determinante nel garantirne il pieno godimento dei diritti.

Di qui l’impossibilità di decurtare le ferie a chi si sia avvalso dei permessi di cui alla legge n. 104/1992: anche i permessi in questione contribuiscono dunque alla maturazione delle ferie, senza alcuna decurtazione stipendiale che possa disincentivarne la fruizione.

 

 

 

 

 

 

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