Come è noto, dallo scorso 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di “green pass”.
Prendendo a riferimento la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito dello scorso 12 ottobre 2021 (M_D E0012000 REG2021 0204213), con questo articolo si vogliono fornire alcuni chiarimenti in materia, specialmente con riguardo al personale militare e delle forze di polizia.
1. Qual è l’ambito di applicazione delle norme in materia di “green pass”?
Le norme dettate in materia di “green pass” si applicano a tutti i lavoratori, compreso il personale militare, ad eccezione del personale escluso o esentato dalla campagna vaccinale in base ad idonea documentazione da esibire a comprova. Al momento dell’accesso al posto di lavoro e quindi alla struttura militare, ogni interessato è tenuto ad esibire, su richiesta, il “green pass”. Per “struttura militare” si intende tutto che è compreso nelle mura di cinta, inclusi gli alloggi di servizio collettivo.
2. Come si ottiene il “green pass”?
Si può ottenere il “green pass”:
– all’esito della vaccinazione (con la prima dose, decorsi 14 giorni e fino alla seconda dose; con la seconda dose, dal momento dell’inoculazione fino a tutto il suo periodo di validità);
– all’esito negativo di tampone rapido (con validità di 48 ore) o di tampone molecolare (con validità di 72 ore);
– all’esito di guarigione certificata da covid-19 (con validità di 6 mesi, estesi a 12 in caso di vaccinazione).
3. Quali sono i compiti dei comandanti?
I comandanti sono tenuti ad assicurare l’attuazione nelle strutture militari delle disposizioni contenute nel D.L. n. 127/2021.
Nel perseguimento di tale finalità è necessario:
– definire le modalità operative di verifica del possesso del “green pass”, anche predisponendo ingressi scaglionati e controlli successivi all’ingresso nella struttura;
– individuare il personale preposto ai controlli;
– dare istruzioni circa l’utilizzo della modulistica allegata alla circolare summenzionata;
– assicurare che, come prescritto, alcun dato raccolto nell’esecuzione delle suddette verifiche venga conservato o memorizzato;
– curare le comunicazioni al CNA-EI per le assenze ingiustificate del personale sprovvisto di “green pass”, ai fini delle conseguenti decurtazioni stipendiali.
4. Qual è lo status del personale sprovvisto di “green pass”?
Il personale sprovvisto di “green pass” è considerato assente ingiustificato (e non può essere posto in smart-working) fino alla presentazione della richiesta certificazione, ai sensi del comma sesto dell’art. 1 del d.l. n. 127/2021.
Questo significa che, per il periodo in cui risulta assente ingiustificato, l’interessato:
– non matura alcun diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato;
– non matura licenza ordinaria;
– non matura anzianità di servizio, né il periodo è computato ai fini pensionistici;
– il periodo non è valido ai fini delle attribuzioni specifiche.
Va rimarcato che, per espressa disposizione del medesimo comma sesto dell’art. 1 del d.l. n. 127/2021 già citato, il suddette status non comporta conseguenze disciplinari ed è preservato il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
5. Possibili complicazioni e suggerimenti
Se quanto appena detto è vero, è vero anche che il personale sprovvisto di “green pass” dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole, pena la possibilità di incorrere non solo in sanzioni disciplinari non legate immediatamente al mancato possesso di tale certificazione, ma anche in veri e propri reati militari.
Si suggerisce pertanto a chi non risulti dotato di “green pass”:
– di recarsi comunque quotidianamente – salvo diverso ordine della linea gerarchica – presso la struttura militare di appartenza e di compilare l’Allegato C – “verbale di operazioni compiute”;
– di non fare ingresso nella struttura militare sprovvisto della certificazione in oggetto, potendo incorrere diversamente nella forzata consegna, ex art. 140 c.p.m.p., nonché nelle sanzioni disciplinari per inosservanza dei doveri attinenti al grado, ex art. 712 T.U.O.M., e al senso di responsabilità, ex art. 717 T.U.O.M., e per di più nella sanzione amministrativa prefettizia della multa da euro 600,00 ad euro 1.500,00;
– di ottemperare all’ordine di allontanarsi dalla struttura militare, pena il reato di disobbedienza ex art. 173 c.p.m.p.;
– di porsi, per quanto possibile, in licenza, in modo da evitare le conseguenze succitate, derivanti dallo status di assente ingiustificato (in licenza, come è ovvio, infatti, l’interessato non sarà considerato tale e continuerà pertanto a maturare, primo fra tutti, il diritto alla retribuzione).
6. Il rifiuto di sottoporsi al vaccino: quale inquadramento giuridico?
Di certo, alla luce di quanto detto, appare di certo complesso l’inquadramento giuridico del personale militare che rifiuti di sottoporsi al vaccino.
Le istanze di autodeterminazione individuale e di tutela della salute collettiva trovano infatti, in ambito militare, un bilanciamento ancora più difficile, per la specificità del contesto e della funzione.
In passato, il problema si è posto con riferimento ai militari che, idonei al servizio, avevano rifiutato di sottoporsi a vaccinazioni, così rendendosi indisponibili all’impiego in missioni all’estero.
Si è esclusa al riguardo la possibilità di un trattamento coattivo. Infatti, non è stata ritenuta praticabile l’ipotesi di ritenere siffatta condotta idonea ad integrare il reato di procurata infermità di cui all’art.161 c.p.m.p. In effetti, il militare che rifiuta la vaccinazione si rende di fatto inabile, ma la mancata vaccinazione non può essere assimilata ad una volontaria menomazione fisica, condotta invece punita specificatamente dalla norma.
A differenza di quanto espressamente si prevede oggi per il “green pass”, tuttavia, nei casi sopra citati si è ritenuto pacificamente esercitabile dall’Amministrazione il potere sanzionatorio disciplinare, declinato anche nella sua forma manifestativa più grave, delle sanzioni di stato.
Del resto, l’incondizionata disponibilità al servizio costituisce il presupposto necessario per il corretto adempimento del servizio militare e rifiutare un trattamento sanitario senza un giustificato motivo costituisce grave violazione del dovere di collaborazione nel fornire la prestazione lavorativa, cosicché si è in passato ritenuta possibile anche la cessazione del rapporto di lavoro.
In questo contesto, con riguardo alle specifiche norme dirette a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si assiste ad una specifica quanto rilevante presa di posizione del legislatore, che impedisce a priori, come detto, il determinarsi di simili conseguenze sul piano disciplinare e della conservazione del rapporto di lavoro. E ciò, si badi bene, non solo con riguardo al caso di chi rifiuti l’inoculazione del vaccino (ben potendo detenere il “green pass” anche chi si limiti a reiterare i tamponi con la frequenza prescritta), ma anche in relazione al caso di chi rifiuti persino di sottoporsi al tampone.
Di certo, una scelta di campo che sposta, di fatto, con riguardo alla materia specifica della normativa in materia di COVID-19, l’asse dell’equilibrio tra le istanze succitate, della autodeterminazione individuale, da un lato, e della tutela della salute collettiva, dall’altro, decisamente verso la prima, a differenza, come detto, di quanto avviene ed è avvenuto in passato per la sottoposizione ad altri trattamenti vaccinali.
Se questo rappresenti una scelta corretta o meno, tuttavia, non spetta a chi scrive giudicarlo.
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