Il rapporto tra il congedo parentale e le altre forme di licenza straordinaria

Non è sempre facile orientarsi nella disciplina della licenza straordinaria (peraltro, anche per il personale delle Forze Armate e di Polizia, cui si applicano sul punto le medesime disposizioni, salvo alcune specificità), non foss’altro che in considerazione del fatto che la suddetta disciplina si presenta sotto più profili confusa e di difficile reperimento ed interpretazione, a motivo della sua frammentarietà e del continuo succedersi di riforme sul medesimo sostrato normativo.

Tra i numerosi interrogativi che correntemente ci vengono posti al riguardo dai nostri assistiti possiamo citare in questa sede – data anche la sua frequenza – il seguente: qual è il rapporto tra la licenza straordinaria per malattia e la licenza straordinaria per congedo parentale? In altri termini e più specificamente, i giorni di permesso richiesti a titolo di congedo parentale si sommano o meno a quelli richiesti per licenza straordinaria domandata ad altro titolo?

La risposta al nostro quesito è contenuta all’art. 15, comma 1, d.p.r. n. 171/2007, secondo cui “In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto”.

Tale disposizione è stata modificata dal più recente art. 35 del d.p.r. n. 39/2018 e dall’art. 11 del d.p.r. n. 40/2018, in forza dei quali si estende la fruizione della suddetta licenza ai primi sei anni di vita del figlio minore, e che hanno altresì in tal senso inciso sul Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 e sulla circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015 (Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi). Si è prevista dunque un’estensione del periodo entro il quale la fruizione del congedo parentale è consentita (dai primi tre ai primi sei anni di vita del minore), ma non si è inciso sul punto che ci interessa evidenziare in questa sede, quello del rapporto tra congedo parentale ed altre tipologie di licenza straordinaria.

L’art. 11, comma 1, del d.p.r. n. 40/2018 stabilisce in particolare che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e’ concessa la licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Se ne ricava che i giorni di licenza straordinaria richiesti per congedo parentale vanno a sommarsi a quelli di licenza straordinaria fruita per altra ragione e ad altro titolo, come ad esempio per malattia. Con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso appunto il necessario rispetto della soglia massima di 45 giorni di licenza straordinaria all’anno, superata la quale l’interessato potrà comunque richiedere ed ottenere altri permessi, ma con retribuzione ridotta al 30%, e non invece continuando a beneficiare dello stipendio pieno, come accade invece entro il suddetto limite.

avvocato diritto del lavoro Firenze

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