La c.d. legge di stabilità 2014 (la legge n. 147/2013), all’art. 1, commi 715 e 716, ha stabilito che l’IMU versata nell’anno d’iimposta antecedente per gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, delle arti e delle professioni è parzialmente deducibile dal redditto d’impresa o dal reddito professionale successivo.
Nel dettaglio, la suddetta norma ha disposto:
- una deduzione del 30% per l’anno d’imposta 2013;
- una deduzione del 20% per gli anni d’imposta successivi (compreso dunque il 2017, con riguardo alla dichiarazione dei redditi 2018).
Il suddetto beneficio è subordinato alla ricorrenza di presupposti di ordine soggettivo ed oggettivo.
Sul piano soggettivo, hanno diritto alla deduzione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di un’arte o di una professione, e dunque:
- le società e gli enti commerciali aventi sede in Italia;
- gli enti non commerciali (con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale se del caso esercitata);
- le società di persone e le imprese individuali (anche in contabilità semplificata), nonché le imprese familiari e coniugali (con riguardo all’IMU sui beni destinati all’esercizio di attività commerciali);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- i professionisti e gli studi professionali associati.
Sul piano oggettivo, occorre la strumentalità del bene immobile all’attività produttiva di reddito esercitata, ciò che ai sensi dell’art.43, comma 2, TUIR (d.p.r. n. 917/1986) potrà aversi in due ordine di casi:
- beni strumentali per natura: tali cioè da non potersi destinare per le loro caratteristiche intrinseche ad altro scopo, se non all’esercizio di un’attività produttiva di reddito (eccezion fatta che per gli immobili destinati ad uso abitativo);
- beni strumenali per destinazione: all’opposto, tali che, a prescindere dalle loro caratteristiche, siano utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa (o professionale) in modo esclusivo (e non promiscuo) e da parte del solo dell’imprenditore (o del professionista, con esclusione di terzi).
In presenza di tali condizioni soggettive ed oggettive potrà consentirsi la deduzione.
Tre precisazioni sono però necessarie:
- sono esclusi da tale beneficio gli immobili destinati alla vendita (i c.d. “beni merce”, per i quali, comunque, l’IMU era dovuta solo fino al primo settembre 2013), ed i c.d. “immobili patrimonio”, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
- per i lavoratori autonomi, la strumentalità rilevante è solo quella c.d. per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene;
- per le imprese individuali, invece, la strumentalità dell’immobile deve risultare in forza della preventiva iscrizione del bene in contabilità. Ne consegue che se l’immobile è sì utilizzato ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa, ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non potrà avvalersi del beneficio della deduzione.